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Cassazione: contradditorio preventivo anche per l’ipoteca

La Cassazione, con la sentenza n. 4587 del 22 febbraio 2017, ha affermato (richiamando un passaggio della Cass. n. 19667/2014) che prima che Equitalia iscriva ipoteca sull’immobile deve obbligatoriamente “comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo termine (…) per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contradditorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria”.

Quindi, per la Suprema Corte, pur confermando che l’iscrizione di ipoteca non costituisce un atto dell’espropriazione forzata, ha confermato l’orientamento oramai prevalente della Cassazione: la centralità del diritto al contraddittorio preventivo per tutti gli atti tributari lesivi della sfera patrimoniale del contribuente, anche se non espressamente indicato dalla legge.

Si precisa, altresì, che la stessa Corte Costituzionale è stata investita di tale questione sulla legittimità costituzionale dell’assenza di un generale diritto al contraddittorio preventivo per gli atti fiscali.

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