ipoteca

E’ contestabile l’ipoteca anche se non è stata impugnata la preventiva comunicazione

Anche se non è impugnata la preventiva comunicazione vi è sempre l'interesse ad impugnare l'ipoteca

La Cassazione, con l’ordinanza n. 26129 del 2 novembre 2017, ha precisato che vi è interesse ad impugnare la comunicazione di ipoteca, anche se non è stato impugnato il preventivo avviso.

L’ art. 7, comma 2, lett. u-bis), D.L. 13 maggio 2017, introdotto il comma 2bis nell’art. 77 del D.p.r. n. 602/1973. Tale norma impone all’Agente della riscossione di notificare al contribuente una preventiva comunicazione di iscrizione di ipoteca, prima dell’effettiva comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca.

Orbene, la difesa dell’Agente della riscossione, se veniva impugnata solo l’avvenuta iscrizione di ipoteca, era di contestare che il contribuente non aveva più interesse ad impugnare tale misura cautelare.

Il ragionamento del riscossore era che tutte le contestazioni che potevano muoversi all’ipoteca dovevano essere obbligatoriamente formulate contro la preventiva comunicazione.

Nel caso in cui quest’ultima non era stata impugnata, vuol dire che il contribuente non voleva contestare la misura cautelare. Il contribuente, non impugnando la preventiva comunicazione, aveva perso interesse alla contestazione. La CTP quindi doveva rigettare il ricorso per mancanza di interesse ad agire.

Nel caso oggetto della Cassazione in commento, il contribuente si vedeva rigettare il ricorso e l’appello, appunto, per carenza di interessa all’impugnazione.

La cittadina, però, si rivolgeva alla Cassazione che riformava la decisone della CTR affermando che la non impugnazione della preventiva comunicazione di ipoteca non escludeva l’interesse all’impugnazione della successiva comunicazione di effettiva iscrizione di ipoteca.

La Cassazione, rifacendosi a un suo precedente orientamento, ha specificato la portata e gli effetti dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.

Tale art. 19 non contiene un elenco tassativo degli atti impugnabili, ma è distinto in atti OBLIGATORIAMENTE ed atti FACOLTATIVAMENTE impugnabili.

Nei PRIMI sono inseriti gli atti espressamente indicati nell’art. 19, comma 1. Nei SECONDI gli atti non espressamente indicati in tale elenco nell’art. 19, comma 1 (tra le sentenze Cass. n. 2616 del 11 febbraio 2015 e Cass. SS. UU. n. 19704 del 2 ottobre 2015).

La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato nell’art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19” (Suprema Corte 5 ottobre 2012 n. 17010, Cass. n. 5843 del 13 aprile 2012).

Precisamente, “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19  del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una  pretesa tributaria ormai definita (nella  specie,  atto recante intimazione  di pagamento) è una facoltà e non un  onere, costituendo un’estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la  cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19. (Cassa con rinvio, Comm.  Trib.  Reg.  Bari, 19/05/2008)” (Massima della Cass. n. 2616 del 11 febbraio 2015).

Pertanto, la Suprema Corte, applicando tale principio ha statuito che la mancata impugnazione della preventiva iscrizione di ipoteca non comporta nessuna conseguenza per gli atti successivi. La preventiva iscrizione di ipoteca non è espressamente indicata nell’ art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, quindi è FACOLTATIVAMENTE impugnabile: La comunicazione di effettiva iscrizione di ipoteca è invece espressamente indicata nell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e, essendo atto OBBLIGATORIAMENTE, impugnabile la non contestazione fa venire meno l’interesse all’impugnazione nei successivi atti.

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