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Cancellata ipoteca del Riscossore, con condanna ai danni

Se si contesta la sola procedura, il tribunale può dichiarare illegittima l'ipoteca del Riscossore

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 6078 del 21 novembre 2017, ha accertato l’illegittimità della procedura di iscrizione di ipoteca a danno del contribuente.

Tale sentenza è significativa perché un Giudice Ordinario (non tributario) annulla un’iscrizione ipotecaria eseguita dal riscossore per pretese tributarie.

Oramai la Suprema Corte di Cassazione è univoca nello stabilire che la Giurisdizione del Giudice adito è in quadrata dall’oggetto della domanda del ricorso:

-Se con l’atto introduttivo del processo viene richiesto l’annullamento di tributi, il Giudice competente è quello Tributario;

-Nel caso venisse richiesta la declaratoria di illegittimità di pretese contributive, il Giudice competente sarebbe quello del Lavoro;

-se, invece, si vuol far annullare un atto esecutivo oppure si contesta il “diritto ad eseguire” del creditore (non si chiede l’annullamento di pretese tributarie, contributive o di diritti soggettivi), il Giudice competente sarà il Tribunale civile.

Orbene (da quanto si è potuto comprendere dalle vicende processuali che hanno scaturito la sentenza), al Tribunale di Palermo il ricorrente chiedeva, strettamente, di far dichiarare illegittima la procedura che ha portato all’iscrizione ipotecaria.

Precisamente, veniva chiesto di:

  • Accertare il difetto del titolo a base dell’ipoteca;
  • Violazione dell’art. 77 D.p.r. n. 602/1973
  • Accertare che mai veniva inviata l’obbligatoria comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Pertanto, il Giudice si è arrogato a sé la giurisdizione ed ha dichiarato illegittima la procedura posta in essere dal Riscossore.

Infine (considerando la lesione del diritto soggettivo all’integrità del proprio patrimonio in capo al cittadino), il Giudice ha condannato il Riscossore anche al risarcimento dei danni in favore del ricorrente.

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