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Società a ristretta base sociale: il fisco non può chiedere il “nero” al socio che è in forte contrasto con l’amministratore della società

Socio e ricavi societari non dichiarati

Il socio di società non può essere accertato per “il nero” della società se dimostra di essere in contrasto con l’amministratore della società stessa. Questo è il principio espresso dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 29794 del 25 ottobre 2021, per accertamento relativo a società srl con compagine societaria ristretta. (si veda anche la News del 28/6/2021).

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La fattispecie

Una società di capitali veniva accertata dal Fisco, per presunto “nero”.

Dai bilanci e dichiarazioni societaria non risultavano diversi incassi (ricavi). Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate (con il poter speciale ex art. 39 D.p.r. n. 600/1973 e la relativa giurisprudenza di Cassazione) “considerava” la srl come una società di persone e recuperava tali somme nei confronti dei soci (si veda anche la News del 6/7/2021).

Uno dei 2 soci (titolare del 50% del capitale) era fortemente in contrasto con l’altro socio-amministratore (con cause civili e penali) e, nell’impugnare l’avviso di accertamento, eccepiva di non aver mai ricevuto tali somme. Il socio non aveva mai ricevuto ricavi societari.

La CTP dava torto al contribuente, ma la CTR ribaltava la decisione di primo grado e annullava l’accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, quindi, ha precisato che  in riferimento di società di capitali con ristretta base sociale, il socio accertato può difendersi dimostrando che era estraneo alla gestione della società, perché era in conflitto con il socio-amministratore.

Tale circostanza fa escludere la presunzione che tale socio abbia ricevuto i ricavi “in nero” accertati verso la società.

Precisamente:

“2.3 Nel caso di specie la CTR ha accertato, in punto di fatto:

a) che i rapporti tra il socio, odierno contribuente, e il socio amministratore si erano profondamente deteriorati tanto che tra gli stessi sono insorti liti giudiziarie civili e procedimenti penali;

b) che il socio amministratore aveva revocato l’incarico al commercialista di fiducia della società.

2.4 Da siffatti elementi i giudici di secondo grado hanno desunto con un ragionamento logico-deduttivo fondato sui dati della comune esperienza che il socio non aveva possibilità di effettuare controlli sull’attività gestoria dell’amministratore, responsabile dell’acquisizione degli utili in nero, per l’assenza di contatti tra amministratore e socio stante i rapporti altamente conflittuali tra loro intercorrenti e non era neanche in grado venire a conoscenza dell’andamento e delle dinamiche attraverso il commercialista di fiducia.” (Cass. n. 29794/2021)

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