Avvisi di accertamento e di addebitoDelegaFirma elettronica

Delega per la firma per avvisi di accertamento illegittima se automatizzata.

Non è ammessa la sottoscrizione di delega di firma “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 36/1993”

La CTR della Lombardia, con la sentenza n. 4674 del 15 novembre 2017, ha confermato il proprio orientamento in relazione sulla inesistenza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento se sottoscritto tramite delega con sostituzione della firma autografa con la diciturafirma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 36/1993”. Prassi consolidata negli uffici dell’Agenzie delle Entrate ma illegittima.

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I fatti.

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento e, tra i vari motivi, solleva anche la illegittimità dell’avviso perché sottoscritto tramite delega e la delega non era allegata. Contesta, quindi, la mancata sottoscrizione dell’avviso in violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, D.p.r. n. 600/1973 (“L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione”).

L’Ufficio depositava una delega di firma sottoscritta dal Direttore Provinciale che conferiva il potere a sottoscrivere il relativo avviso di accertamento al funzionario delegato. Tale delega, però, non era sottoscritta “a mano” dal Direttore Provinciale, ma “automaticamente”, cioè con la sopra riportata dicitura: “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 36/1993

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La decisione

Orbene, successivamente, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello (parziale) del ricorrente statuendo che: “La sottoscrizione autografa dell’atto – non automatizzato – di conferimento delle deleghe di firma al funzionario direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, nei limiti in cui le attività delegate rientrino nel relativo profilo professionale, non può essere sostituita dalla formula (“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 36/1993”) poiché essa può essere apposta solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali (art. 15, c.7, d.l. 78/2009 ….)” (CTR Lombardia n. n. 4674 del 15 novembre 2017)

Quindi, per la CTR, l’art. 15, comma 7, D.L. 78/2009 è chiaro nel precisare: “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento  e riscossione dalle norme che  disciplinano  le  entrate  tributarie erariali amministrate dalle Agenzie  fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di  previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.

SOLO per gli atti di liquidazione, di accertamento o di riscossione è ammessa la sostituzione della firma autografa con la sopra riportata dicitura. Invece, “tale indicazione per la firma autografa”, NON è ASSOLUTAMENTE ammesso per la sottoscrizione dell’atto che delega la firma.

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Ulteriori pronunce della CTR Lombardia

Altre sono le pronunce delal stessa CTR Lombardia che confermano quanto sopra:

  1. La sottoscrizione autografa dell’atto – non automatizzato – di conferimento delle deleghe di firma al funzionario direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, nei limiti in cui le attività delegate rientrino nel relativo profilo professionale, non può essere sostituita dalla formula: “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’ 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993“, poiché essa può essere apposta solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali (art. 15, c.7, D.L. n. 78 del 2009: … )” (CTR Lombardia Sez. 1 n. 461 del 9 febbraio 2017);
  2. “Dall’esame degli elementi e documenti agli atti del presente processo, si rileva che la delega di cui è causa non è nominativa e manca della firma autografa del delegante, essendo il documento sottoscritto soltanto mediante firma automatizzata, (…) Inoltre, la sottoscrizione autografa dell’atto non automatizzato (…) di conferimento delle deleghe di firma al funzionario direttivo/dirigente per la sottoscrizione di atti a rilevanza esterna, ancorché nei limiti in cui le attività delegate rientrino nel relativo profilo professionale, non può essere sostituita dalla formula: “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’ 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993“, poiché essa può essere eccezionalmente apposta, fin dal 1 luglio 2009, in via sostitutiva solo sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi erariali emessi con sistemi automatizzati dalle Agenzie fiscali (art. 15, c.7, D.L. n. 78 del 2009)” (CTR Lombardia, Sez. 2 n. 2521 del 07/06/2017).

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