Avvisi di accertamento e di addebitoSenza categoria

Contradditorio preventivo necessario per accertamenti bancari

L’ art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) prevede che l’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento solamente se sono decorsi almeno 60 giorni dalla conclusione delle attività di accesso, ispezione e verifiche fiscali, che si concludono con Processo Verbale di Constatazione (PVC).

La Cassazione, con la Sentenza Sezioni Unite n. 24823/2015 aveva ribadito che tale garanzia dei 60 giorni prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente non si applicano nell’ipotesi di controlli a “tavolino” posti in essere dall’Agenzia delle Entrate (circostanza in cui l’Ufficio non accede alla sede della azienda da controllare, ma si limita solamente ad effettuare la ricostruzione del reddito sulla base delle esame della documentazione fornita dallo stesso contribuente in risposta ad invito formale della stessa Agenzia).

Tuttavia, la recente sentenza della Cassazione n. 17426 del 30 agosto 2016 nel ribadire quanto affermata dalla Sentenza della Cassazione sopra riportata, ha, però, dato atto che gli avvisi di accertamenti che derivano da una verifica bancaria sono da considerare parificati a quelli di accesso, ispezione e verifiche fiscali eseguite direttamente in sede del contribuente.

Entrambi sono attività che costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili in base alle indicazioni di cui all’art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1973 ed, in tema di imposte dirette dall’art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973” (Cass. n. 17426/2016).

Appunto, l’art, 32, comma 1, n. 2), del D.p.r. n. 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento, basato su indagini bancarie, può essere emesso solamente se il contribuente “non dimostrache di tali movimentazioni bancarie oggetto di indagini ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito.

Di conseguenza, per gli accertamenti basati su tali indagini bancarie l’Agenzia delle Entrate deve obbligatoriamente rispettare la garanzia dei 60 giorni prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente prima di emettere l’avviso di accertamento, perché il contribuente deve dare prova di aver utilizzato le partite bancarie nella formazione del reddito. Tale principio dovrà essere applicato dalla CTR alla quale la Cassazione ha rinviato la causa.

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