60 giorniAvvisi di accertamento e di addebito

Accesso istantaneo in azienda per documentazione, il Fisco devono rispettare i 60 giorni per la notifica dell’avviso di accertamento

Accesso istantaneo

La Cassazione, con la Sentenza n. 10352 del 31 marzo 2022, ha precisato che, anche in caso di accesso istantaneo (semplice richiesta di documentazione), agli uffici della società, l’Agenzia delle Entrate deve rispettare il termine dei 60 giorni per l’invio del successivo avviso di accertamento (vedi anche la News del 30/12/2021).

Se non viene rispettato tale termine e l’avviso di accertamento viene notificato prima dei 60 giorni, l’avviso di accertamento è nullo (per maggiori info, clicca qui)

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La normativa in questione

Articolo 12 Statuto del contribuente

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374

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La decisioni della Cassazione

La Suprema Corte, con tale sentenza, ha precisato che il termine dei 60 giorni (dalla conclusione dell’accesso in azienda, che si conclude con il rilascio del P.V.C.), per la notifica dell’avviso di accertamento, vale anche se il Fisco accede nella sede della società solamente per acquisire documenti, in un tempo “istantaneo”. Precisamente:

(…) e che detto termine «si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’atto impositivo emesso “ante tempus”»

5.2. Nel caso di specie, l’accesso è avvenuto pacificamente prima dei sessanta giorni previsti dalla legge presso il professionista tenutario delle scritture contabili.

5.3. Ritiene il Collegio che tale accesso sia sicuramente equiparabile, ai fini dell’applicazione della garanzia procedimentale prevista dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, all’accesso avvenuto presso la sede dell’impresa.“ (Cass. n. 10352/2022)

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