Ne bis in idemPenaleSanzioni

Corte Cost.: No divieto BIS IN IDEM per nuovo processo penale, dopo sanzioni tributarie

La Consulta applica il ne bis in idem convenzionale della CEDU per ammettere il doppio binario penale-amministrativo

Per la Consulta è costituzionalmente permesso il doppio binario penale-amministrativo/tributario per reati tributari.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43 del 02.03.2018, ha precisato: “inoltre neppure si può continuare a sostenere che il divieto di bis in idem convenzionale ha carattere esclusivamente processuale, giacchè criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all’entità della sanzione complessivamente irrigata. Se pertanto la prima sanzione fosse modesta, sarebbe in line di massima consentito, in presenza del legame temporale, procedere nuovamente al fine di giungere all’applicazione di una sanzione che nella sua totalità non risultasse sproporzionata, mentre nel caso opposto il legame materiale dovrebbe ritenersi spezzato e il divieto di bis in idem pienamente operante” (Cost. n. 43/2018).

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I FATTI

Il Tribunale Penale di Monza, con ordinanza del 30/06/2016, sollevava la questione di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. perché in violazione con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Precisamente, il Tribunale individuava incostituzionale tale art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’applicazione del divieto di un secondo giudizio nei confronti di un imputato che ha già subito un processo ammnistrativo/tributario con applicazione di sanzioni tributarie, per i medesimi fatti.

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LA STRUTTURA DELLA QUESTIONE

La problematica è inerente al principio del NE BIS IN IDEM: nessuno può subire punizioni (o processi) due volte per i medesimi fatti.

Si deve distinguere il NE BIS IN IDEM Sostanziale dal NE BIS IN IDEM Processuale.

  1. Il primo è il divieto di cumulo tra sanzione amministrativa e sanzione panale in rapporto al medesimo fatto. Tale cumulo (lo precisa la stessa sentenza) lo esclude il principio di specialità.         Tale principio è previsto dall’art. 19 D.Lgs. n. 74/2000: ”Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”     Per di più, in base all’art. 7 della CEDU, se viene riconosciuta alla sanzione amministrativa la natura penale, la stessa subisce, lo stesso, il divieto del ne bis in idem sostanziale.      Quindi, all’esito dei due procedimenti (penale e amministrativo/tributario) al soggetto verrà applicata la sola sanzione speciale, nel caso della sentenza della Corte Costituzionale è quella penale.

2.   Invece, il NE BIS IN IDEM Processuale è il divieto di processare nuovamente un soggetto se, per il medesimo fatto, ha già subito un procedimento anche se di altra natura.Per tale tipologia di ne bis in idem, la Consulta si è basata sulla recente sentenza della Corte di Strasburgo (CEDU), sentenza del 15 novembre 2016 contro Norvegia.     Quest’ultima ha introdotto il ne bis in idem convenzionale. Cioè, non sussiste tale divieto di bis in idem processuale se i procedimenti (penale e amministrativo/tributario) sono uniti da un legame MATERIALE e TEMPORALE.

  • TEMPORALE: i due procedimenti non devo essere necessariamente contemporanei, ma possono anche essere solamente consecutivi
  • MATERIALE: dipende dal fine perseguito dall’applicazione della seconda sanzione, considerando già l’applicazione della prima.

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LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Per la Consulta, dopo la sentenza del 15 novembre 2016 contro Norvegia della CEDU, non sussiste più tale divieto di BIS IN IDEM Processuale, se ricorrono le due condizioni della TEMPORALITA’ e della MATERIALITA’.

Precisamente, si può svolgere il secondo processo, se la ipotetica sanzione penale applicabile sarebbe modesta o in linea con il fine proseguito di punibilità, anche considerando la sanzione tributaria già sofferta con il primo processo concluso (legame MATERIALE). Contemporaneamente deve esserci anche il legame TEMPORALE (processi quantomeno consecutivi).

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