NotificaNotifica PEC

Notifica PEC: ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna certificano modalità e tempi distinti

La ricevuta di accettazione prova la notifica per il mittente, la ricevuta di consegna prova la notifica per il destinatario

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 4789 del 01 marzo 2018 detta precisi e importanti condizioni sulla validità della notifica di atti tramite PEC

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I FATTI

Una Società di capitali ricorreva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva rigettato il suo reclamo contro la decisione del Tribunale che aveva respinto la richiesta di ammissione al concordato preventivo. A causa di tale mancato accoglimento del concordato preventivo la società è stata dichiarata fallita.

La Corte d’Appello rigettava il reclamo (avverso il rigetto di concordato preventivo del Tribunale) per inammissibilità dello stesso. Il reclamo non era stato notificato, tramite PEC, alla Procura Generale. Precisamente, nella ricevuta di accettazione della PEC (RA) come data e luogo della notifica era genericamente indicato “luogo e data dell’invio”. Per la Corte d’Appello tale generica frase non assolveva all’onere probatorio in capo al notificante, che deve indicare il luogo e la data precisa della notifica.

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LA DECISIONE

La Sentenza della Cassazione qui in commento è importante perché, finalmente, da’ dei punti fermi sulle modalità e sulla prova della notifica tramite PEC di atti giudiziari.

I punti chiariti sono i seguenti:

  • Le attestazioni poste dal gestore del servizio di poste elettronica certificata non sono atti coperti da fede pubblico (non sono atti di pubblico ufficiale). Pertanto, sono contestabili con prova contrario (la Corte, altresì, specifica la distinzione tra tali notifiche e quelle poste in essere dall’Agente postale, solo quest’ultime sono coperte da pubblica fede);
  • Per la notifica tramite PEC si devono utilizzare come indirizzi destinatari solo quelli indicati in appositi registri (tipo INI-PEC);
  • La notifica tramite PEC si conclude e si prova con accettazioni e modalità distinte:

la ricevuta di accettazione (RA), con essa si perfeziona la notifica per il notificante, quindi solo questa ricevuta è la prova che la notifica è avvenuta per il mittente;

la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), con essa si perfeziona la notifica per il destinatario, pertanto se il Riscossore produce in giudizio solo la RAC, non vi sarebbe prova della compiuta notifica per il mittente (con maggior ragione se la RAC riguarda cartelle prodromiche all’intimazione di pagamento impugnata);

  • La ricevuta di accettazione (RA) e la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) certificano la data e l’ora di invio e ricezione

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