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Cartella PEC: limiti operativi alla nuova modalità di notifica

Il D.Lgs. n. 159/2015 ha modificato l’art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 e, a decorrere dal 1 giugno 2016, l’Agente della riscossione dovrà notificare le cartelle esattoriali mediante invio di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC, anche per professionisti ed imprese individuali o costituite in forma societaria (per le persone fisiche l’utilizzo della PEC sarà facoltativo).

Inoltre, in particolare con la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2016, è stato precisato che in caso di indirizzo PEC non valido, inattivo o con casella mail satura, l’atto verrà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio (senza considerare che i professionisti sono iscritti negli appositi albi e non alla Camera di Commercio) e lo stesso sarà sempre reperibile on line in un’apposita sezione del sito internet della medesima Camera.

Tuttavia, tale certezza riposta dal legislatore nella notifica tramite PEC sta venendo scalfita dalle sentenze dei Giudici di merito. Le CTP stanno contestando le garanzie offerte da tale modalità di notifica: se spedita tramite PEC una copia in PDF vi è inesistenza della notifica, vi deve essere, quantomeno, un’attestazione di conformità

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