Notifica

La raccomandata non può contenere più di un atto del fisco

Nella raccomandata va un solo atto del fisco

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9224 del 6 aprile 2021, ha precisato che il Riscossore può notificare solo un atto per ogni raccomandata. In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione NON spedire più di un atto per raccomandata.

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La fattispecie dell’ordinanza

Una società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro il Comune. La sentenza dalla CTR indicava, in riforma della sentenza della CTP, accoglieva l’appello del comune ritenendo provata la notifica dell’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2009, in relazione alla documentazione prodotta dall’appellante.

Precisamente, il Comune aveva prodotto copia di notifica a mezzo posta di un plico contenente diversi accertamenti tributari.

Per la CTR onere di provare che il plico NON contenesse due distinte pretese fiscali incombeva sulla società contribuente.

Non avendo dato tale prova veniva accolto l’appello del Comune.

Ricorreva in Cassazione la società contribuente che, principalmente, contestava la decisione della CTR, perché l’onere di provare che il plico raccomandato conteneva due distinti avvisi di accertamento incombeva sul soggetto autore dell’invio (il Comune) e non sulla società contribuente che ha ricevuto la raccomandata.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte da’ ragione alla società contribuente.

Precisamente, in caso in cui parte ricorrente contesti formalmente che nel plico raccomandato vi fossero stati due atti, allora è il Comune che deve dare prova che, invece, in tale raccomandata vi erano effettivamente tali due atti.

Se, invece, il contribuente NON contesta formalmente tale contenuto di tale raccomandata l’onere di provare che NON vi erano tali due atti incombe sulla società contribuente.

Precisamente:

“Si è in particolare precisato che ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all’indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l’onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. Ove, peraltro, l’involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 cod. civ., che l’autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo Imid quod plerumque accidít”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione- cfr. Cass. n. 12135/2003” (Cass. n. 9224/2021)

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