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Il Riscossore può direttamente pignorare

Pignoramento ex art. 72bis D.p.r. n. 602/1973

La Suprema Corte, con la sentenza n. 14741 del 07 giugno 2018, ha introdotto un nuovo, quanto curioso, principio: il Riscossore può sottoscrivere i pignoramenti anche se di competenza del codice di procedura civile.

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I TIPI DI PIGNORAMENTO

I pignoramenti ordinari (quelli regolati dal codice di procedura civile) possono essere suddivisi in tre tipologie: pignoramenti mobiliari; pignoramenti immobiliari e pignoramenti presso terzi (quelli, per esempio, che hanno come oggetto i conti correnti del debitore).

In tutti tali 3 tipi di pignoramento il creditore, prima di escutere concretamente il debitore, deve “presentarsi” avanti al Giudice che monitora tutta la procedura e, nel caso, ordina il pagamento al creditore.

Il pignoramento da solo non è sufficiente a prelevare le somme o per vincolare i beni pignorati, si necessita sempre del provvedimento del Giudice.

Oltre a tali pignoramenti ordinari esistono, però, altri pignoramenti, cosiddetti, speciali. Previsti, appunto, da leggi speciali.

Uno di questi è il pignoramento presso terzi che può porre in essere il Riscossore. Tale speciale pignoramento è regolato dall’art. 72Bis del D.p.r. n. 602/1973.

Tale pignoramento ha, principalmente, la caratteristica che:

  • può essere formato e sottoscritto da un semplice funzionario del Riscossore (non serve un Avvocato);

  • ha una procedura veloce e snella, che non richiede l’intervento del Giudice, o meglio, solamente nel caso di opposizione posta in essere dal debitore (o dal terzo pignorato) vi sarà l’intervento del Giudice. In assenza di tali opposizioni, il Riscossore (passati 60 giorni dalla notifica del pignoramento) può pretendere il diretto pagamento delle somme o la messa in vendita dei beni pignorati.

Anche al fine di tutelare i diritti del contribuente questo pignoramento speciale ha dei limiti:

  • non è applicabile se devono essere pignorati dei crediti pensionistici (art. 72bia, comma 1, D.p.r. n. 602/1973);

  • nel caso in cui il terzo pignorato (ad esempio la banca o il datore di lavoro) non vogliano eseguire la pretesa del Riscossore, non subirà alcuna conseguenza, ma l’Agente della Riscossione dovrà attivarsi nelle forme del pignoramento ordinario, con le caratteristiche sopra indicate (art. 72, comma 2, D.p.r. n. 602/1973).

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LA QUESTIONE RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Orbene, nella fattispecie oggetto della sentenza della Suprema Corte, era accaduto che il Riscossore aveva posto in essere il pignoramento ex art. 72 bis, proprio crediti pensionistici. Pertanto, non era legittimo il pignoramento posto in essere dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Tribunale, quindi, ha “considerato” il pignoramento eseguito come fosse stato un pignoramento ordinario, regolato dalle sole norme del codice di rito.

Di conseguenza ha dichiarato illegittimo tale atto d’esecuzione perché sottoscritto solamente da un funzionario del Riscossore e non da un Avvocato.

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LA DECISIONE

Il Riscossore impugnava tale sentenza del Tribunale immediatamente e direttamente in Cassazione, paventando l’errata applicazione del Tribunale delle norme previste dagli art. 72 e 72bis del D.p.r. n. 602/1973.

Orbene, sul punto la Suprema Corte (in modo un po’ veloce e superficiale) ha affermato che, anche per i pignoramenti ordinari, regolati dal codice di procedure civile, possono essere sottoscritti da semplici funzionari dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Cassazione ha, quindi, accolto l’impugnazione del Riscossore e cassato la sentenza del Tribunale.

Il Supremo Consesso, si è basato sulle disposizioni dell’art. 41, comma 1, e comma 2, let. c) D.L.gs. n. 112/1999 che “stabilisce che l’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati … che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debbano procedere all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi … alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile” (Cass. n. 14741/2218).

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