Ecco il Decreto Fiscale. Art. 3 la Rottamazione ter
Possono aderirvi anche i decaduti dalla prima e dalla seconda Rottamazione

Il Decreto Fiscale, approvato definitiva dal Governo il 15 ottobre 2018, prevede diverse novità (si veda news del 16 ottobre 2018). Qui, oggi, pubblichiamo l’art. 3 di tale Decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (nei prossimi giorni pubblicheremo anche gli altri articoli). Scarica QUI il modulo.
Questo è l’articolo che prevede la, cosiddetta, Rottamazione Ter lo schematizziamo indicando i presupposti e gli effetti più importanti:
ARGOMENTO |
COMMI DI RIFERIMENTO DELL’ART. 1 |
OSSERVAZIONI/SPIEGAZIONI |
Ruoli oggetto della Rottamazione Ter |
Comma 1 |
1. Il limite temporale di tale Rottamazione Ter sono i carichi affidati al Riscossore dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. 2. Non si pagano le sanzioni e gli interessi di mora. 3. Sono invece da corrispondere i tributi/contributi, nonché l’aggio (art. 1 comma 1, let b). |
Modalità di pagamento |
Comma 1 e comma 2 |
1. pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019; 2. oppure con pagamento dilazionato con 18 rate in 5 anni con rate semestrali con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre 2019 (ciascuna rata è pari al 10%). Per gli altri anni (dal 2020 al 2023) con le seguenti scadenze: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. |
Termine per inviare l’istanza di Rottamazione Ter |
Comma 5 |
1.Entro il 30 aprile 2019 dovrà essere inviata l’istanza per aderire a tale Rottamazione Ter 2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Riscossore dovrà pubblicare sul sito internet i relativi modelli dell’istanza |
Effetti della Rottamazione Ter sui processi in corso |
Comma 6 |
1. Nel presentare l’istanza di tale Rottamazione Ter, il contribuente dovrà indicare eventuali processi in essere per i quali si impegna (quindi non rinuncia subito ad essi) a rinunciarvi; 2. Tali giudizi verranno sospesi dal Giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa istanza. Quindi, dopo aver solo presentato tale istanza per la Rottamazione Ter, su richiesta di parte, il Giudice DEVE sospendere il processo. |
Altri effetti della Rottamazione Ter |
Comma 10, Comma 13, let. a) e let. b) e Comma 14.
|
Con il semplice invio dell’istanza per la Rottamazione Ter si avrà: 1. sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza. Tali termini riprenderanno a decorrere in caso di mancato o insufficiente pagamento degli importi rottamati (Comma 14). 2. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o dell’unica rata, le rate di precedenti dilazioni attive. Tali dilazioni sospese, però, sono automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2019 (Comma 13 let. a); 3. Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche. 4. Non possono essere proseguite le procedure esecutive (tipo pignoramenti) già avviate, salvo non sia intervenuto già il primo incanto. Per le procedure già avviate, inoltre, con il solo pagamento della prima rata saranno ESTINTE (anche se non verranno corrisposte le successive rate, vedi comma 13, let. b). |
|
Comma 21 |
|
Possono aderire alla Rottamazione Ter anche chi NON ha pagato le rate della PRIMA Rottamazione |
Commi 24 e 25 |
1. Per i contribuenti che avevano formulato richiesta per la PRIMA Rottamazione (art. 6. D.L. n. 193/2016) ed essa è stata accettata, ma non sono state pagate le rate (nemmeno una), è previsto un trattamento di favore (vedi “calcolo della rottamazione“). 2. Lo stesso per i contribuenti, decaduti dal pagamento della PRIMA Rottamazione e poi “ripescati” con la Rottamazione Bis (Art. 1 D.L. n. 148/2017) vi è tale trattamento di favore (Vedi news del 10/11/2017 e del 30/11/2017). 3. Gli importi inseriti nella PRIMA rottamazione sono ora pagabili in 10 rate a partire dal 31 luglio 2019 |