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Società di persone cancellata. Il fisco va “subito” dai soci, anche senza iscrizione a ruolo

Il fisco può notificare la cartella per debiti sociali immediatamente ai soci

La Suprema Corte, con la sentenza n. 12242 del 18 maggio 2018, è tornata sullo spinoso, quanto arduo, problema della responsabilità dei Soci di una società di persone cancellata, ma che presenta debito con il fisco. Per la Suprema Corte, se la società viene cancellata i suoi debiti fiscali passano “subito” ed illimitatamente ai soci, anche senza la notifica dell’avviso di accertamento e l’iscrizione a ruolo dei soci stessi.

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La Fattispecie oggetto di sentenza

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa ad una società di persone, con oggetto IVA ed IRAP. Il contribuente era stato socio di tale società di persone, la quale, poi, è stata cancellata dal registro delle imprese.

Il contribuente eccepiva che la cartella non poteva essere notificata al solo socio, anche perché la prodromica iscrizione a ruolo era stata effettuata solamente a nome della società di persone estinta.

La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava, sulla questione, la decisione del giudice provinciale.

L’ex socio, quindi, ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR e per far dichiarare che è invalida la notifica di una cartella di pagamento, per IVA ed IRAP, all’ex socio, se la precedente iscrizione a ruolo è stata effettuata solo per la Società di persone.

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La qualifica giuridica della società di persone

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del contribuente ed ha confermato la decisione della CTR, ma nel far ciò ha espresso chiari principi in relazione alla responsabilità del socio per debiti fiscali di Società di persone cancellata.

Orbene, la Cassazione parte dalla qualificazione giuridica della Società di persone.

Queste ultime non hanno personalità giuridica, né autonomia patrimoniale perfetta. Esse vanno considerate come una sorta di centri autonomi di diritti ed obbligazioni, attraverso i quali è consentito l’esercizio congiunto da parte dei soci di un’attività commerciale.

In altri termini, le società di persone esistono giuridicamente “attraverso” i soci (le società di capitali, invece, hanno un’autonoma personalità giuridica, esistono staccate ed indipendenti dai soci).

E’ per questo motivo i soci sono solidalmente ed illimitatamente responsabili dei debiti sociali (salvo il beneficio della sussidiarietà – beneficium escussionis -: prima di pignorare il socio il creditore deve dimostrare di avere già pignorato il patrimonio della società ed esso era insufficiente), nonché si richiede che nel nome della società di persone sia indicato anche il nominativo del socio amministratore.

E’ chiaro, quindi, che il particolare rapporto “soci-società di persone” sarà rilevante in caso di cancellazione della società.

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Effetti dalla cancellazione della Società di persone, sui soci

L’estinzione della Società di persone ha solamente effetto dichiarativo (Cass. SS. UU. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010).

Viene “dichiarato”, cioè, la sola venuta meno della Società, ma nulla rileva sull’esistenza dei suoi debiti. Le società di persone, come sopra indicato, non hanno personalità giuridica perfetta (non sono soggetti autonomi nel “mondo del diritto”), ma si “confondono” e si identificano con i soci (esistono nel “modo giuridico” attraverso i soci). Quindi, con la loro cancellazione, non si elimina il soggetto debitore che deve pagare le obbligazioni sociali, ma, solamente, si limita i reali soggetti che tali debiti li devono corrispondere. Prima dei debiti sociali rispondeva, in primis, la società di persone e poi, sussidiariamente, i soci. I soci, quindi, perdono il loro beneficio di preventiva escussione della società (beneficium escussionis, si veda Cass. n. 9110 del 6 giugno 2012).

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La decisione della Cassazione

Dati tali principi la Suprema Corte ha affermato che, in riferimento alle Società di persone cancellate, è corretto che il Fisco notifichi al socio la cartella di pagamento per imposte che deve pagare solo la Società (IVA ed IRAP). Nonché è corretto che l’iscrizione a ruolo sia stata effettuata solo a nome della Società di persone, poi, cancellata.

Precisamente: ”Ne consegue che il soci può essere sottoposto all’esazione del debito a seguito dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell’inutile escussione dell’iscrizione del patrimonio di questa, senza che sia necessario notificargli l’avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo” (Cass. n. 12242/2018).

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