Notifica PECProcesso cartaceo e processo telematico

PTT: illegittima la costituzione telematica se il ricorso era cartaceo

Le normative e la prassi che regola il Processo Telematico Tributario

La CTP di Roma, con la sentenza n. 11456 del 01 giugno 2018, definisce e spiega chiaramente per quale motivo è illegittima la costituzione telematica del Fisco, se il contribuente ha notificato e depositato il ricorso in modo cartaceo.

Tale pronuncia è molto interessante perchè analizza la problematica del rapporto tra ricorso cartaceo e costituzione del resistente telematica, anche con valutazioni concrete.

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Il Processo Tributario Telematico (PTT)

Necessaria ed opportuna è una breve spiegazione del Processo Tributari Telematico (da ora PTT) e delle relative norme e prassi che lo regolano.

Il PTT nasce nel 2002 nell’ambito del più generale processo d’informatizzazione della Pubblica Amministrazione avviato con la Legge n. 421/1992.

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Ulteriore passo è stato effettuato con l’introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC). Quest’ultima è stata introdotta e regolata dal D.P.R. n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della PEC) e dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, il c.d. CAD).

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L’informatizzazione del PTT è stata introdotta dall’art. 39 del D.L. 98/2011 (convertito con Legge n. 111/2011) che, oltre ad apportare alcune modifiche al CAD, ha definito le regole per le comunicazioni a mezzo PEC nel processo Tributario (art. 16, comma 1bis, D.Lgs. n. 546/1992).

Il successivo D.M. del 26 aprile 2012 ne ha disciplinato le regole tecniche con l’introduzione della trasmissione via PEC degli avvisi di trattazione delle Commissioni Tributarie e dei dispositivi dei provvedimenti dei Giudici.

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Il PTT è disciplinato da un ben delineato complesso di norme e di prassi:

  • D.Lgs. n. 546/1992 (principalmente l’art. 16Bis, comma 3);

  • D.M. 163/2013(è un regolamento quindi norma secondaria);

  • Decreto Direttore Generale (D.D.G.) del 04/08/2015 (è una normativa tecnica);

  • Circolare esplicativa n. 2 del Dipartimento delle Finanze del 11 maggio 2016;

  • Decreti del Direttore Generale delle Finanze di giugno e dicembre 2016 (hanno previsto solamente il progressivo completamento dell’attivazione del PTT per tutto il territorio nazionale, concluso il 15 luglio 2017).

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Il PTT è stato introdotto nel territorio italiano in modo graduale e con diversa efficacia geografica.

  • Dal 1 dicembre 2015 il PTT è stato attivato, in fase sperimentale, solo per le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Umbria e Toscana;

  • dal 15 febbraio 2017 il PTT è stato attivato anche per Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali della Campania;

  • dal 15 luglio 2017 il PTT è stato attivato per tutte le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali del territorio italiano.

Ad oggi il PTT non è ancora obbligatorio ed è alternativo con le ordinarie modalità cartacee. Quindi il PTT è ancora FACOLTATIVO.

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La facoltatività del PTT è intesa come possibile scelta tra:

  • modalità di invio con PEC e poi deposito Telematico (tramite il sistema Si.Gi.T.),

  • invio con raccomandata (o deposito diretto presso controparte, oppure tramite Ufficiali Giudiziari) e costituzione in giudizio con fascicolo cartaceo.

Nel primo grado il contribuente può spontaneamente scegliere di utilizzare, alternativamente, le due modalità.

Nel secondo grado vi è l’obbligo di proseguire con le medesime modalità scelte nel primo grado (salvo sostituzione del difensore).

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La sentenza in commento

E’ proprio per la presenza di tale facoltatività e delle problematiche del sistema Si.Gi.T., che nelle Commissioni Tributarie e presso le relative Cancellerie si è creato molta incertezza e confusione.

Due, come sopra anticipato, sono le questioni. Una di carattere pratico e concreto, l’altra strettamente giuridico.

Questi due fattori confermano la illegittima costituzione di controparte (Agente Riscossione oppure Agenzia delle Entrate) con modalità telematiche, se il contribuente ha già scelto, con il ricorso, quelle cartacee.

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Dal punto pratico/concreto, nel caso in cui il contribuente notifichi e depositi il ricorso con modalità cartacee, la successiva costituzione telematica di controparte non è visibile. Quindi illegitima.

In buona sostanza il sistema Si.Gi.T. non permette al contribuente (che ha iniziato il giudizio con modalità cartacee) di poter vedere e scaricare la costituzione telematica di controparte ed i relativi allegati. Ciò, anche se il ricorrente si collega al relativo sito PTT (con il sistema Si.Gi.T.). Tale problema lo hanno anche i Giudici Tributari.

Unica soluzione è che la Cancellerie della Commissione adita digitalizzi il ricorso introduttivo (e tutti i relativi allegati) e lo inserisca telematicamente nel sistema Si.Gi.T., associandolo al relativo numero di causa.

Tuttavia le cancellerie sono spesso oberate di lavoro e, addirittura, non hanno neppure gli strumenti necessari (digitalizzatore).

Invece, come può essere compreso, la Cancelleria, al più, stamperà la costituzione del resistente e gli allegati solo per i Giudici.

Sul punto la CTP Roma precisa:

In via preliminare, il Collegio pone in evidenza che la costituzione dell’Agenzia delle Entrate con il sistema telematico deve ritenersi inammissibile perchè la stessa non è stata resa accessibile al Collegio perchè il ricorso è stato introdotto con modalità cartacea e, quindi, non è stata acquisita dal sistema informatico. Ne consegue che la costituzione telematica della parte convenuta, pur pervenuta alla segreteria, il sistema non l’ha collegata ad alcun fascicolo. Con l’accesso al SIGIT sia il contribuente sia il giudice, il fascicolo non lo trovano né possono conoscere la memoria di costituzione della parte convenuta ed eventuale documentazione prodotta.”.

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Dal punto giuridico, è la stessa normativa (art. 9 e 10 del D.M. n. 163/2013) che vieta espressamente al resistente (Agente Riscossione oppure Agenzia delle Entrate) di poter cambiare la scelta fatta dal contribuente con il ricorso introduttivo. La scelta del contribuente vincola tutti.

Se il cittadino ha notificato e depositato il ricorso in modo cartaceo, anche il resistente deve costituirsi con modalità cartacee.

Se, invece, il cittadino ha notificato e depositato il ricorso in modo telematico (con PEC e poi tramite sistema Si.Gi.T.), anche il resistente deve costituirsi con modalità telematiche.

Precisamente, il D.M. n. 163/2013 stabilisce:

  • Art. 9, comma 1,:”(Notifiche e deposito degli atti).

    1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall’art. 5”. Tale art. 5 disciplina le modalità per le notifiche e le comunicazioni telematiche.

  • Art. 10: “(Modalità di costituzione in giudizio).

    1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso si sensi dell’art. 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.

    2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1.

Quindi, in ottemperanza a tali 2 norme (art. 9 e art. 10) sussiste un chiaro parallelismo fra le modalità di notifica del ricorso introduttivo mediante “cartaceo” oppure mediante PEC. I termini “nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’art. 9” obbligano al resistente a seguire le modalità scelte dal contribuente.

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Ancora più schematizzando:

  • l’art. 10, comma 3, prevede che la costituzione in giudizio del resistente avvenga “con le modalità indicate al comma 1”;

  • l’art. 10, comma 1, prevede che la costituzione telematica del resistente possa avvenire SOLO (si seda la parola “nel caso”) se tale modalità è stata scelta dal ricorrente; quindi il ricorrente si costituirà nelle forme dell’art. 9 (“nel caso di notifica del ricorso si sensi dell’art. 9”);

  • l’art. 9 prevede le modalità telematiche del ricorso introduttivo. Disciplina la costituzione telematica solo se il contribuente la sceglie. Tuttavia, la costituzione telematica è ancora facoltativa e non obbligatoria.

Sulla questione al CTP di Roma ha statuito:

Tra tali due norme (art. 9 e art. 10) sussiste una specie di parallelismo fra le modalità di notifica del ricorso introduttivo mediante “carta” o mediante “PEC”. Quindi nel caso di notifica a mezzo “carta” del ricorso introduttivo la costituzione del ricorrente e quella anche del resistente NON può essere telematica: S.I.Gi.T.. E’ proprio il richiamo tout court dell’art. 10, comma 3, al precedente comma 1, che fa propendere per la costituzione del resistente l’utilizzo delle stesse modalità utilizzate dal ricorrente. In altri termini: il richiamo dell’art. 10, comma 1 (nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’art. 9) fa si che le modalità del resistente siamo inevitabilmente collegate alle scelte fatte dal ricorrente secondo quanto indicato da tale art. 9. L’inammissibilità della costituzione telematica dell’Ufficio non preclude l’esame del merito della controversia“.

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Per conoscere le altre sentenze relative al PTT, vedi la news del 22/03/2018, nonché le news del 16/05/2018 e del 29/01/2018.

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