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Notifica: la Cassazione chiarisce le modalità di consegna con raccomandata ed anche con PEC

Solo la RAC è la prova della notifica tramite PEC

In caso di notifica tramite PEC la ricevuta RAC è l’unica prova che attesta tale notifica (anche se non ha certezza di atto pubblica), se invece la notifica è eseguita tramite raccomandata (la cosiddetta notifica “diretta”) la nullità della consegna è onere probatorio del destinatario. Questi sono i principio affermati dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 26705 del 21 ottobre 2019.

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I fatti posti a base della sentenza

Un cittadino si opponeva ad un’ordinanza d’ingiunzione del Ministero per sanzioni relative ai limiti dell’uso del contante (art. 58 D.L. n. 231/2007) e per violazione delle norme sull’emissione degli assegni (art. 49 D.L. n. 231/2007).

Il Tribunale, in primo grado, dava ragione al cittadino affermando che la notifica del prodromico verbale di contestazione era stata effettuata tramite servizio postale, ma nell’avviso di ricevimento non vi era indicato la qualità del soggetto che ha ricevuto il plico e il suo legale con il destinatario dello stesso. Per il tribunale il precedente verbale aveva la notifica nulla e quindi doveva essere annullato come l’ordinanza impugnata.

Formulava appello il Ministero.

La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e precisava: il verbale non era stato notificato con l’ufficiale giudiziario (agente notificatore), ma direttamente tramite posta, quindi a tale notifica non si applicano le norme del codice di procedura civile, ma quelle proprie delle raccomandate.

Pertanto, non vi è alcun obbligo del postino di indicare nell’avviso di ricevimento la qualità del soggetto che ha ricevuto la notifica e, tanto meno, il suo rapporto con il destinatario. Vi è invece un onere della prova che grava sul destinatario: quest’ultimo deve dare prova che, per colpa a lui non imputabile, non ha ricevuto tale plico dal soggetto che lo ha ritirato.

Formulava ricorso per Cassazione il cittadino.

Subito il Presidente della Sesta Sezione Civile della Cassazione ha disposto la ri-notifica del ricorso al Ministero, perché era stata effettuata tramite PEC all’indirizzo telematico all’Avvocatura distrettuale di Bari e non a quella di Roma.

Ri-notificato il ricorso la Cassazione ha rigettato le eccezioni di inammissibilità dell’Avvocatura sulla ri-notifica, ma ha rigettato nel merito il ricorso del cittadino.

La Suprema Corte sulla ri-notifica tramite PEC ha statuito che unica prova della corretta notifica e solo la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC), anche se essa non è paragonabile ad un atto pubblico (può essere tranquillamente disconosciuta).

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La decisione della Corte

Come sopra anticipato la Suprema Corte ha individuato due importanti principi sulle modalità di prova della notifica:

sulla notifica tramite PEC: “la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella “certezza pubblica” propria degli atti facente fede fino a querela di falso, << costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario>>”.

sulla notifica tramite raccomandata: in caso di notifica tramite posta raccomandata “non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza suo colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico”.

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