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La richiesta per la Rottamazione ruoli non comporta, di per sé, rinuncia al processo

Il processo si estingue solo per cessata materia del contendere

La Cassazione, con l‘Ordinanza n. 23543 del 20 settembre 2019, ha precisato che il semplice impegno, indicato nel modulo della richiesta di Definizione Agevolata, non comporta l’estinzione del processo. Il processo si estingue solo con l’integrale pagamento della rottamazione ed il Giudice dovrà dichiarate estinto il processo solo per cessata materia del contendere (tale principio era già stato pronunciato con la Cass. n. 11540/2019, si veda News del 7/5/2019)

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con oggetto IRES, IVA ed IRAP del 2008. La CTP di Prato rigettava il ricorso, ma la società contribuente formulava appello.

Nel frattempo interveniva la prima definizione liti (prima Rottamazione prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016) e la Società contribuente aderiva inviando il relativo modulo.

La CTR Toscana accoglieva l’appello della contribuente. Tuttavia l’appello veniva accolto con la formula della cessazione della materia del contendere. Per la CTR il semplice invio del modulo per la definizione agevolata, non contestato dal creditore comporta la venuta meno della materia oggetto del processo.

Per la riforma della sentenza della CTR proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate. La Società contribuente non si costituiva.

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La decisione della Cassazione

Anche se la Suprema Corte si è riferita solo all’art. 6 del D.L. n. 193/2016 (cioè alla Prima Rottamazione), ciò non esclude che tale ragionamento possa essere allargato alle altre due successive. Tali tre forme di Rottamazione ruoli sono sempre basate sui medesimi presupposti, identica ratio e uguali formalità.

Orbene, la Cassazione preciso due punti importanti sull’effetto della Rottamazione ruoli ed i relativi processi interessati.

1. PUNTO.

Non è sufficiente la frase “si assume l’impegno a RINUNICIARE ai giudizi pendenti” presente in tutti i moduli della Rottamazione. Tale dicitura individua solo un impegno futuro e limitato solo alla realtà sostanziale del rapporto tributario tra il Fisco ed il contribuente. Perché ci possa essere un’effettiva rinuncia dei processi interessati a tale rottamazione, si deve produrre un atto con la dichiarazione di rinuncia proprio negli atti del processo.

Precisamente:

    • Sotto il profilo processuale, l’espressa necessità che nella dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata sia contenuto l’impegno a rinunciare al giudizio pendente, evidenzia in primo luogo che la tecnica di incisione della fattispecie regolata è ricondotta dal legislatore al fenomeno della rinuncia al giudizio; il prevedere che la dichiarazione del debitore di voler definire la situazione su cui pende il giudizio in via agevolata dev’essere accompagnata dall’impegno a rinunciare al giudizio, evidenzia in modo indubbio che una rinuncia deve avvenire ed individua il fenomeno sotteso alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata quale fenomeno di rilevanza sostanziale che può, anzi deve, divenire rilevante nel processo di cassazione pendente attraverso l’adempimento dell’impegno, una volta esauritosi il procedimento di cui al citato comma 3, e, dunque, con una dichiarazione di rinuncia”;

2. PUNTO.

In alternativa di tale esplicita e chiara volontà del contribuente di rinunciare al processo, quest’ultimo si può estinguere solo per cessata materia del contendere. Tale cessata materia del contende può avvenire solo con l’integrale e tempestivo pagamento di tutto il debito oggetto della Rottamazione (o di tutte le rate concesse) e non con un pagamento parziale o con il semplice invio della richiesta di rottamazione (come affermato dalla CTR Toscana sopra indicata).

Precisamente:

    • In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del DL n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. 225/16, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 44 DLgs. n. 546/92, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia appellante, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato

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Ulteriore aspetto importante rilevato da tale sentenza è che l’esattore non gode di alcuna discrezionalità in riferimento all’accettazione della Definizione Liti. Il Riscossore la può rigettare solo se non ricorrono i requisiti di legge (carichi a ruolo per annualità esclude dalla legge oppure per debiti non rientranti della definizione ruoli).

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