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Nessuna condanna alle spese di lite se l’Ente pubblico si è difeso con un suo funzionario

Spese di lite

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021, conferma che il contribuente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l’ente pubblico si è difeso con un suo funzionario.

Quindi la Regione, il Comune e l’Agenzia delle Entrate (nonché anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si veda pure la News del 8/01/2021) non può essere pretendere il pagamento degli onorari d’avvocato e dei diritti da procuratore, se si sono difesi con un loro dipendente amministrativo. Possono chiedere il rimborso, solo le spese vive relativa al processo.

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo che gli è stato notificato dal locale agente della riscossione, sulla base di crediti iscritti a ruolo di titolarità della Regione, nonché di diversi Comuni.

L’opposizione è stata accolta Giudice di Pace.

Il Tribunale, in riforma  della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario (con riguardo al credito portato da una delle cartelle di pagamento poste a base del fermo preannunziato), mentre ha annullato, in relazione ai crediti di cui alle altre cartelle, la decisione di primo grado, in quanto emessa da giudice incompetente, dichiarando la competenza del Giudice di Pace e condannando l’opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Il ricorrente è ricorso in Cassazione anche per la condanna al pagamento delle spese di lite.

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La decisione delle Sezioni Unite

Orbene, la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento (si veda anche la News del 8/01/2021) precisando che gli enti pubblici non possono chiedere il pagamento dei compensi e dei diritti dei procuratori e degli avvocati se si sono difesi da propri dipendenti.

Il ragionamento della Corte è molto semplice.

I dipendenti di amministrazioni pubbliche non sono liberi professionisti, ma dipendenti della struttura pubblica, essi hanno uno stipendio e quindi non possono pretendere anche il pagamento dei onorari dei professionisti. Gli enti pubblici possono solo pretendere di essere rimborsati per le spese vive supportate per il singolo processo, spese, però, da provare.

Precisamente:

  • l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall’art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 9900/2021)

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