Notifica

Notifica ex art. 143 c.p.c. è valida solo se l’agente notificatore ha svolto le ricerche

Se nello stesso Comune, vale la consegna alla residenza o al luogo di lavoro

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9793 del 9 aprile 2019, ha statuito che l’agente notificatore, nel caso in cui (nella specie l’ufficiale giudiziario) non ha rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è obbligato a dare atto nella relata di ogni ulteriore ricerca ed indagine compiuta. In caso di mancata attestazione di tali ricerche nella relata, la notificazione è nulla.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Importante è comprendere la fattispecie posta a base di tale sentenza.

Un Soggetto D. riceveva un atto di precetto (per €1.727050,64) da una società G., atto successivo di un precedente decreto ingiuntivo.

Il debitore si opponeva a tale decreto ingiuntivo con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., perché affermava di aver avuto conoscenza di tale decreto ingiuntivo solo con l’atto di precetto, cioè ben due anni dopo dalla presunta notifica del titolo (il debitore si opponeva anche all’atto di precetto con azione ex art. 615 c.p.c., cause poi riunte).

La circostanza relativa alla notifica del decreto ingiuntivo era la seguente:

  1. l’ufficiale giudiziario tentava la notifica presso la residenza del debitore, come indicato nel contratto di fideiussione stipulato tra le parti e come risultava dall’anagrafe comunale;

  2. in loco l’ufficiale giudiziario non rinveniva il destinatario della notifica e lì vi era solo un grande stabile vuoto con affisso un cartello “vendesi” (dalla lettura della sentenza tale circostanza non veniva riportata nella relata, ma risultava solo nel corso del processo);

  3. l’ufficiale giudiziario non riusciva a consegnare l’atto al destinatario e, per di più, riteneva che tale atto non lo si doveva consegnare alle altre persone indicate dall’art. 139, comma 2, c.p.c. (“persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda”);

  4. pertanto l’ufficiale giudiziario riteneva il destinatario nella specifica circostanza di assenza assoluta (il destinatario non era lì assolutamente residente) ed eseguiva la notifica ex art. 143 c.p.c., in luogo della notifica in caso di soggetto in assenza temporanea (il destinatario era lì residente, ma solo momentaneamente non presente) disciplinato dall’art. 140 c.p.c. (per sapere la distinzione tra le due notifiche e le modalità si rimanda alla News del 5 febbraio 2019).

Il tribunale dava ragione al Signor D. e dichiarava la notifica del Decreto ingiuntivo nulla.

Precisamente, il Signor D., nell’opporsi alle pretese della società G., eccepiva:

  1. non poteva l’ufficiale giudiziario concludere la notifica presso la residenza del debitore con la procedura ex art. 143 c.p.c. (assenza assoluta);

  2. l’ufficiale giudiziario, se non riscontrava il destinatario o nessuno dei soggetti indicati dall’art. 139, comma 2, c.p.c., doveva tentare, prima, la notifica anche presso il domicilio del debitore, ex art. 139, comma 1, c.p.c. (non è chiaro dalla lettura della sentenza, ma è probabile che residenza è luogo di lavoro fossero stati nello stesso Comune) e solo poi dare atto dell’assenza assoluta.

    Si ripete, il notificante, per il Signor D., doveva tentare la notifica presso gli uffici della Società dove il debitore era legale rappresentante e solo in caso di impossibilità di eseguire la notifica in tali luoghi poteva porre in essere le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. (assenza assoluta).

La Corte d’Appello, però, accoglieva il grave della società G. e riformava la sentenza del Tribunale dando ragione al creditore.

Sulle eccezioni sollevate dal Signor D. la Corte precisava che l’ufficiale giudiziario non doveva tentare la notifica anche presso la società dove lavorava il debitore, perché:

  1. l’ufficiale giudiziario non poteva appostarsi nei pressi dell’impresa in attesa del debitore (nella sentenza si da’ atto che l’ufficiale giudiziario aveva ritenuto necessario notificare l’atto la soggetto direttamente – ex art. 138 c.p.c. – e non ad altri destinatari – ex art. 139, comma 2, c.p.c.);

  2. si deve attuare la notifica presso i luoghi di lavoro solo se l’atto era indirizzato al Signor D. come legale rappresentante. Il decreto ingiuntivo veniva richiesto solo al Signor D. come persona Fisica.

Avverso tale sentenza della Corte d’Appello ricorreva in Cassazione il Signor D. e vi resisteva con controricorso la Società G.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte dava ragione al Signor D., solo sul secondo motivo, ma formulava importanti principi.

  1. i luoghi di notifica indicati nell’art. 139, comma 1, c.p.c. (“la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio”) non sono una sequenza tassativa (nello stesso Comune: prima si tenta nella residenza e poi si tenta nel domicilio), ma sono una serie di ipotesi che l’ufficiale giudiziario può scegliere. Quindi, se la residenza e il domicilio sono nello stesso Comune il notificatore può scegliere se notificare alla residenza o dove il destinatario lavora. Un luogo vale l’altro.

  2. l’ufficiale giudiziario, prima di porre in essere le modalità della notifica ex art. 143 c.p.c. (assenza assoluta) deve dare atto nella relata delle relative ricerche che ha posto in essere, che giustificano la conclusione dell’assenza assoluta del destinatario.

    La Cassazione poi precisa alcune di tali ricerche:

    – raccogliere informazioni negative tra i vicini;

    – dare atto in relata che lo stabile era disabitato ed in vendita (dalla lettura della sentenza sembra che tale circostanza sia risultata nel corso del processo e non era indicata nella relata)

    (- nonché, dare indicare che all’anagrafe comunale vi è, quantomeno, aperta una procedura per annullare la residenza del destinatario in quei luoghi, n.d. A.).

    In caso di mancata indicazione di tali ricerche la notifica non è valida ed è quindi nulla.

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