Processo cartaceo e processo telematico

Da oggi 1 luglio 2019 obbligatorio il Processo Tributario Telematico. Ecco come funziona

Scarica un modello di dichiarazione di conformità digitale

Dal oggi 1 luglio 2019 non sarà più possibile impugnare atti dell’Agenzia delle Entrate e del Riscossore in modalità cartacea. L’art. 16 del D.L. n. 119/2018 prevede, obbligatoriamente, che si debba utilizzare le modalità telematiche. Si deve attivare il Processo Tributario Telematico (PTT).

(ATTENZIONE: E’ però sempre opportuno di predisporre un fascicolo cartaceo con copia del ricorso/appello, procura e relativi documenti da depositare presso la Commissione addita. Questo per avere sorprese di inammissibilità del ricorso/appello nel caso in cui il sistema SIGIT o la Cancelleria della Commissione stessa non riesca a scaricare il ricorso/appello)

Vediamo le principali novità e particolarità.

FAQ sul Processo Tributario Telematico

Quando vi è l’obbligo dell’attivazione del PTT?

Il Direttore della Giustizia Tributaria, Dott. Fiorenzo SIRIANI, ad un convegno, ha precisato che l’obbligo dell’applicazione del PTT riguarderà i ricorsi notificati dal 1 luglio 2019. Quindi vi sarà ancora il doppio binario (cartaceo e telematico) per i ricorsi notificati prima di tale data.

Per i ricorsi notificati prima del 1 luglio 2019 e non ancora iscritti a ruolo, vi è l’obbligo per PTT?

Per i ricorsi notificati a controparte prima del 1 luglio 2019, ma non ancora iscritti a ruolo, presso le Commissioni Tributaria, non sarà obbligatorio il processo telematico. Vi sarà ancora la possibilità di scelta tra modalità cartacee e modalità telematiche.

Per i ricorsi notificati ed iscritti a ruolo prima del 1 luglio 2019, vi è l’obbligo del PTT?

Per i ricorsi notificati ed iscritti a ruolo, presso le Commissioni Tributaria, prima del 1 luglio 2019 potranno proseguire con le modalità cartacee per tutto grado del processo ancora pendente.

Per i nuovi gradi di giudizio instaurati dopo il 1 luglio 2019, vi è l’obbligo del PTT?

Anche per i nuovi gradi di giudizio (appello in CTR, nonché rinvio del giudizio alla CTR/CTP) dovranno essere instaurati con PTT se avverranno dopo il 1 luglio 2019.

Unica deroga ai ricorsi notificati dopo il 1 luglio 2019

L’unica deroga all’attivazione del PTT, dopo il 1 luglio 2019, riguarda i soggetti in giudizio senza l’assistenza tecnica di professionisti abilitati, con valore della causa stesa non superiore ad €3.000,00 (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992)

Notifica telematica del ricorso, relata di notifica e procedura di iscrizione a ruolo telematica

Con l’introduzione del processo telematico anche per i contenziosi tributari, cambiamo anche le modalità di notifica dei ricorsi. Essi dovranno essere notificati telematicamente tramite PEC. Gli indirizzi dei destinatari devono essere estratti non dalle visure, ma da appositi elenchi:

INIPEC (per professionisti ed imprese); INDICEPA (per enti impositori e riscossori)

Relata di notifica

Diversamente dal Processo Civile (PCT) nel processo Tributario Telematico non è necessaria una relata di notifica del ricorso/appello notificato. Tuttavia è consigliato:

  • indicare, almeno nel testo della PEC, la chiara volontà di notificare;
  • precisare che la notifica è effettuata ai sensi per l’effetto dell’art. 9 D.M. n. 163 del 23/12/2013;
  • indicare il numero identificativo dell’atto tributario impugnato (ad esempio cartella di pagamento n. 0682019012345467879) nel testo della PEC, oppure nell’oggetto della stessa PEC.

Quando è conclusa l’iscrizione a ruolo

La Suprema Corte ha precisato che la procedura di iscrizione telematica a ruolo/deposito atto notificato si perfeziona e si conclude quando al contribuente gli arriva la seconda ricevuta di consegna, la cosiddetta RAC (Cass. n. 17328 del 27/06/2019) . Nulla rileva la data di invio della comunicazione dalla cancelleria, che conferma l’esito positivo del deposito inviato.

Ricorso/appello nativo e Contributo Unificato Tributario (si veda anche la New del 14-6-19)

Il ricorso/appello deve essere nativo. Ossia non può essere scansionato, ma deve essere formato digitalmente (tramite programmi tipo Word) e poi convertito direttamente dal programma di scrittura.

Il Contributo Unificato Tributario. Va anche scansionata la relativa ricevuta del F23 od il relativo tagliando acquistato da apposite rivendite (quest’ultimo deve essere apposto in un apposito modello). Anche tali prove di pagamento del Contributo Unificato Tributario vanno firmate digitalmente e trasmesse come allegato del ricorso/appello.

Passaggi per la conversione del ricorso/appello notificato per l’iscrizione a ruolo

  1. trasformare il file (word o pdf) in “PDF/A” tramite il SIGIT oppure con appositi siti (vedi sotto);
  2. firmare digitalmente il file “PDF/A” notificato. Esso avrà l’estensione “.p7m” (Firma formato CADES), ma terrà sempre la sua identità “PDF/A”. Dal 6 luglio 2019, però, è ammessa anche la sottoscrizione digitale in formato PADES. Quindi quando si sottoscriveranno gli allegati potranno avere l’estensione “.p7m”, oppure la semplice estensione “.pdf” (relativa al “PDF/A2). E’ la circolare del MEF n. 1/2019 che precede ciò:SCARICALA QUI 
  3. iscrivere a ruolo tramite caricamento nel SIGIT il file con estensione “.p7m” notificato (il sistema del SIGIT lo leggerà come “PDF/A”, perché lo è);
  4. caricare le relate della notifica PEC (devono essere attestate);
  5. caricare la procura alle liti;
  6. caricare i documenti.

Conversione Ricorso/appello ed i documenti allegati

– Il ricorso/appello deve essere convertito con estensione PDF/A”. Tale modalità è diversa dall’estensione “.p7m” utilizzata nel processo civile. Essa è una estensione del comune formato “PDF” che consente al documento informatico una maggior sicurezza e conservazione nella fase dell’invio. Nel portale del SIGIT è stato inserito un link verifica e conversione file Pdf/A”, attraverso cui è possibile la conversione del file. Deve però essere caricato il file in normale PDF. Si segnala inoltre altro sito dove si può convertire il file in “PDF/A”: CLICCA QUI

[Per maggior informazioni sul documento informatico e sulla copia informatica si rimanda al vademecum].

– Anche i documenti, poi da depositare, devono avere il formato PDF/A”. Il deposito dovrà essere fatto tramite il portale SIGIT (bisogna quindi essere già iscritti al SIGIT)

Relata di notifica del ricorso/appello

Il ricorso/appello deve avere una relata di notifica digitale.

Procura del ricorso/appello

La procura deve essere sottoscritta in file separato dal ricorso/appello. Non serve che sia presente nella prima pagina oppure in calce.

La procura può essere già nativa digitale ed il contribuente la sottoscrive digitalmente, oppure può essere olografa (cartacea) e, in questo caso, il documento dovrà essere stampato, firmato, scansionato e poi trasformato con estensione “PDF/A”. Dopo aver trasformato la procura in file con estensione “PDF/A” il difensore la deve firmare digitalmente.

Attestazione di conformità del ricorso/appello, della relata e della procura

Il ricorso/appello e la relata di notifica devono avere una attestazione di conformità ai sensi dell’art., 16bis 22 e 23 del Dlgs. n. 546/1992.

Inoltre, è opportuno attestare anche la conformità della procura ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. e dell’art. 10 D.p.r. n. 123/2001, come statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 12850 del 14/05/2019.

Scarica qui un modello di DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DIGITALE

La sottoscrizione digitale

Le norme del processo tributario ammettono solo la sottoscrizione digitale dei rispettivi file con modalità CADES BES, cioè quella modalità che aggiunge all’estensione “pdf” del file l’estensione “.p7m” (diversamente dal processo amministrativo telematico che richiede l’estensione PADES, oppure nel processo civile telematico per utilizza l’estensione CADES).

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