Disconoscimento copie prodotteNotifica PECProcesso cartaceo e processo telematico

Cassazione: Ok copia cartacea del ricorso notificato con PEC

Si può produrre la copia con autentica autografa anche all'udienza

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 22438 del 24/09/2018 mette un po’ di chiarezza e limite all’annoso problema della produzione in giudizio di copia cartacea, del ricorso notificato tramite PEC (si veda la prima parte della sentenza e l’ultima parte della sentenza).

La Cassazione ha subito precisato che il processo civile telematico (P.c.t.) non è ancora attivato per il procedimento avanti alla Suprema Corte. In buona sostanza il ricorso in Cassazione può essere notificato a controparte tramite PEC, ma la copia notificata telematicamente non può essere prodotta analogicamente (cartacea) senza una attestazione di conformità, sottoscritta “a penna” dall’Avvocato. Questa è la grossa problematica che tale pronuncia ha tentato di risolvere.

Pertanto, in riferimento ad una precedente pronuncia (Cass. n. 30918/2017), la Suprema Corte schematizza le problematiche e la situazione:

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Cass. n. 30918/2017

a) Il P.c.t. non è applicabile in Cassazione

b) L’attestazione della copia notificata con la PEC può essere autenticata dall’Avvocato

c) La copia cartacea (analogica) del ricorso notificato con la pec deve essere autenticata “a penna” dall’Avvocato, altrimenti non è idonea per ottemperare alla decadenza dei 20 giorni del deposito del ricorso notificato (art. 369,primo comma, c.p.c.).

d) Se la copia del ricorso notificato con pec non è depositato con autenticata “a penna” dall’Avvocato, entro tale termine di 20 giorni, si applica la sanzione della improcedibilità del processo.

e) Tale improcedibilità può essere fatta valere d’ufficio direttamente dal Giudice adito (Cassazione).

f) Il deposito della copia, con autenticata “a penna” dall’Avvocato, del ricorso notificato con pec, NON è ammessa dopo il termine di 20 giorni dell’art. art. 369,primo comma, c.p.c.

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Cass. SS. UU. n. 10266/2018

Sempre la sentenza in commento richiama una recente sentenza della Sezioni Unite che conferma la non applicazione avanti alla Cassazione delle modalità del processo civile telematico.

La Cass. SS. UU. n. 10266/2018 ha, quindi, confermato che, se il ricorso è notificato tramite pec, la copia della sua notifica deve essere depositata (entro il termine dei 20 giorni dell’art. 369, comma primo, c.p.c.) SOLO con autenticata “a penna” dall’Avvocato.

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Cass. SS. UU. n. 22438/2018 (qui analizzata)

Premesso e considerando le sopra indicate pronunce delle Cassazione, il Supremo Consesso ha, quindi, meglio specificato e delimitato la problematica della produzione in Cassazione della copia cartacea (analogica) del ricorso notificato tramite pec.

Precisamente:

TIPOLOGIE

PRECISAZIONI DELLA CASSAZIONE

a) se il controricorrente si è costituito

La produzione in giudizio della copia del ricorso notificata tramite pec senza autenticata “a penna” dall’Avvocato, non ne comporta la procedibilità se:

1. tale copia cartacea del ricorso notificato tramite pec è stata prodotta in giudizio da controparte, con autenticata “a penna” del suo Avvocato;

2. nell’atto di costituirsi in giudizio il controricorrente non disconosce la conformità della copia cartacea del ricorso prodotta.

b) se il controricorrente NON si è costituito

La copia cartacea con autenticata “a penna” del suo Avvocato deve essere prodotta prodotta (con la procedura dell’art. 372 c.p.c.) sino all’udienza di discussione ex art 379 c.p.c.

c) se il controricorrente si è costituito e disconosce la conformità della copia del ricorso prodotta

Vi sarà onere del ricorrente, sino all’udienza di discussione ex art 379 c.p.c., depositare copia del ricorso notificato tramite pec, con autenticata “a penna” dall’Avvocato

d) se vi sono più controricorrenti

In tale caso, vi sarà l’onere del ricorrente di depositare, sino all’udienza di discussione ex art 379 c.p.c, la copia del ricorso notificato tramite pec, con autenticata “a penna” dall’Avvocato

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