Avvisi di accertamento e di addebitoDisconoscimento copie prodotte

Cassazione: sono prove le immagini di Google Street View

Il disconoscimento deve essere: chiaro, circostanziato e esplicito

La Cassazione, con l’ordinanza n. 308 del 10 gennaio 2020, fa entrare negli elementi che supportano un avviso di accertamento anche le immagini di Google. Precisamente, per la Suprema Corte, le foto scaricate da Google Street View possono essere usate per provare un accertamento tributario, se non specificatamente contestate.

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La fattispecie oggetto dell’Ordinanza della Cassazione

Una Società di pubblicità impugnava un avviso di accertamento emesso da un Comune, con oggetto tributi per imposte di pubblicità. Veniva contestato che la Società pubblicitaria doveva corrispondere tale imposta, perché il camino pubblicitario utilizzato per i servizi era sempre fermo e stazionava in un determinato posto, fungendo, quindi, da normale cartellone pubblicitario. A base di tale accertamento il Comune utilizzava diverse fotografie scaricate dal motore di ricerca Google. Tali foto erano state prese da Google Street View è rappresentavano il camion pubblicitario fermo in uno specifico luogo per diversi anni.

La CTP rigettava il ricorso e anche la CTR dava ragione al Comune.

La Società contribuente, però, ricorreva in Cassazione eccependo illegittimo l’utilizzo di foto scaricate da Google Street View per provare un accertamento. Per il contribuente le foto scaricate da internet sono prive di qualsiasi ufficialità.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato le ragioni del contribuente e, nel confermare la propria giurisprudenza, ha precisato che le fotografie costituiscono prove precostituite come tante e possono essere poste a base dell’avviso di accertamento (indistintamente che tali foto siano state scaricate da internet, oppure individuate con Google Street View).

Punto centrale della questione è il limite dell’efficacia probatoria di tali fotografie.

E’ quindi onere del contribuente contestare sia i fatti rappresentati da tali foto, sia, principalmente, disconoscere formalmente la conformità di tali fotografie (si veda anche Cass. n. 9977/2018; Cass. n. 8682/2009).

Tuttavia tale disconoscimento non può essere generico e superficiale, ma “deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito; dovendosi concretizzare nell’allegazioni di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. n. 308/2020).

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