Misure speciali di integrazione salariale per i dipendenti, del Decreto “Cura Italia”
Analizzati gli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020

Il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) prevede anche misure di ammortizzatori sociali adottate a sostegno delle imprese e dei lavoratori, al fine di far fronte ai danni economici conseguenti alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Qui analizziamo due articoli in particolare:
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l’art. 19 (concessione della Cassa Integrazione);
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l’art. 20 (concessione di integrazione salariale).
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ARTICOLO 19
Elementi dell’articolo 19 |
SPIEGAZIONE |
Elementi principali |
L’art. 19 del D.L. n. 18/2020 riconosce ai Datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per:
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Esenzioni per il Datore di Lavoro |
I Datori di lavoro richiedenti NON dovranno:
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Quando il Datore di lavoro deve presentare la domanda? |
L’istanza deve essere presentata entro la fine del 4 mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della presenza di causali di CIGO ci cui all’art. 11 D.Lg.s n. 148/2015. |
Come deve essere presentata la domanda? |
L’invio della Domanda, come indicato nel Messaggio INPS n. 1287 del 20/03/2020, deve seguire le modalità indicate nel sito www.inps.it (Manuale UniCigo). Il periodo di riferimento è tra il 23/02/2020 ed il 31/08/2020. Si deve usare la nuova causale: “COVID-19 nazionale”. Il Datore di lavoro NON deve fornire prova:
Il Datore di lavoro dovrà presentare:
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Quali sono le modalità di pagamento dell’erogazione? |
Il Messaggio dell’INPS n. 1287 del 20/03/2020 ha precisato le seguenti modalità ri erogazione:
Gli esponenti del Governo hanno dichiarato e confermato che tale erogazione arriverà NON OLTRE IL 15 APRILE 2020 |
Chi sono i beneficiari dell’erogazione? |
Ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 i beneficiari sono:
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ARTICOLO 20
Elementi dell’articolo 20 |
SPIEGAZIONE |
Elementi principali |
L’art. 20 del D.L. n. 18/2020 riconosce ai Datori di lavoro che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) nella forma agevolata prevista dall’art. 19, sopra illustrato, per un periodo di 9 settimane. |
Effetti della CIGO |
L’art. 20 precisa che la concessione del trattamento di CIGO:
Il trattamento CIGO, sopra indicato, può essere chiesto fino al totale copertura dell’orario di lavoro e può interessare tutti i dipendenti in forza, compresi quelli già destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario. |
Quando il Datore di lavoro sono esclusi per la presentazione della domanda? |
Sono esclusi dalla presentazione della domanda (art. 22):
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Possono intervenire Regioni e Provincie autonome? |
Ai sensi dell’art. 22 le Regioni e le Provincie autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga in favore dei Datori di lavoro, anche del settore privato. |
Quali sono le modalità di pagamento dell’erogazione? |
Il Messaggio dell’INPS n. 1287 del 20/03/2020 ha precisato le seguenti modalità rinegoziazione:
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