CoronaVirus

Misure speciali di integrazione salariale per i dipendenti, del Decreto “Cura Italia”

Analizzati gli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020

Il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”) prevede anche misure di ammortizzatori sociali adottate a sostegno delle imprese e dei lavoratori, al fine di far fronte ai danni economici conseguenti alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Qui analizziamo due articoli in particolare:

  • l’art. 19 (concessione della Cassa Integrazione);

  • l’art. 20 (concessione di integrazione salariale).

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ARTICOLO 19

Elementi dell’articolo 19

SPIEGAZIONE

Elementi principali

L’art. 19 del D.L. n. 18/2020 riconosce ai Datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per:

  • eventi riconducibili all’emergenza Coronavirus,

  • la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO),

  • o l’accesso all’assegno ordinario (ex art. 26 ss. D.Lgs. n. 148/2015: a sostegno del reddito),

  • con causale “emergenza COVID-19”,

  • per periodo decorrenti dal 23/02/2020 per durata massima di 9 settimane (comunque entro agosto 2020).

Esenzioni per il Datore di Lavoro

I Datori di lavoro richiedenti NON dovranno:

  • osservare le procedure di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.Lgs. 148/2015 (ad eccezione dell’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche telematicamente entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva);

  • rispettare i termini di presentazione fissati dagli art. 15 D.Lgs. n. 148/2015 per la domanda di CIGO e dall’art. 30 del medesimo decreto per quanto riguarda l’Assegno ordinario (cioè, non devono essere rispettati i 30 giorni prima dalla sospensione e riduzione dell’attività lavorativa);

  • pagare i contributi addizionali ex art. 5 D.Lgs. n. 148/2015: 9% della retribuzione globale che sarebbe spettate al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, sono a 52 settimane; 12% oltre il limite delle 52 settimane e sono a 104 settimane; 15% oltre il limite di 104 settimane;

  • pagare l’aliquota di finanziamento al FIS di cui all’art. 29, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 148/2015, si tratta di un contributo addizionale a carico del Datore di lavoro, pari al 4% della retribuzione persa;

  • pagare i contributi di finanziamento per ricorso all’assegno ordinario previsti dall’art. 33, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015.

Quando il Datore di lavoro deve presentare la domanda?

L’istanza deve essere presentata entro la fine del 4 mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica della presenza di causali di CIGO ci cui all’art. 11 D.Lg.s n. 148/2015.

Come deve essere presentata la domanda?

L’invio della Domanda, come indicato nel Messaggio INPS n. 1287 del 20/03/2020, deve seguire le modalità indicate nel sito www.inps.it (Manuale UniCigo).

Il periodo di riferimento è tra il 23/02/2020 ed il 31/08/2020.

Si deve usare la nuova causale: “COVID-19 nazionale”.

Il Datore di lavoro NON deve fornire prova:

  • sulla transitorietà dell’evento e sulle ripresa dell’attività;

  • sul requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori;

  • della relazione tecnica.

Il Datore di lavoro dovrà presentare:

  • l’elenco dei lavoratori beneficiari;

  • aver altra domanda di cassa integrazione non limita la richiesta di questa.

Quali sono le modalità di pagamento dell’erogazione?

Il Messaggio dell’INPS n. 1287 del 20/03/2020 ha precisato le seguenti modalità ri erogazione:

  • tramite conguaglio su UNIEMENS,

  • pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa;

  • tramite l’assegno ordinario ex art. 29 ed art. 30 D.Lgs. n. 148/2015, che è permesso anche ai Datori di lavoro iscritti al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Gli esponenti del Governo hanno dichiarato e confermato che tale erogazione arriverà NON OLTRE IL 15 APRILE 2020

Chi sono i beneficiari dell’erogazione?

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020 i beneficiari sono:

  • per il Fondo di Integrazione Salariale:

    * i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegata presso i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti;

  • per i Fondi di Solidarietà (artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 145/2015):

    * lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

 

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ARTICOLO 20

Elementi dell’articolo 20

SPIEGAZIONE

Elementi principali

L’art. 20 del D.L. n. 18/2020 riconosce ai Datori di lavoro che alla data del 23.02.2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) nella forma agevolata prevista dall’art. 19, sopra illustrato, per un periodo di 9 settimane.

Effetti della CIGO

L’art. 20 precisa che la concessione del trattamento di CIGO:

  • sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso;

  • è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata.

Il trattamento CIGO, sopra indicato, può essere chiesto fino al totale copertura dell’orario di lavoro e può interessare tutti i dipendenti in forza, compresi quelli già destinatari del trattamento di integrazione salariale straordinario.

Quando il Datore di lavoro sono esclusi per la presentazione della domanda?

Sono esclusi dalla presentazione della domanda (art. 22):

  • i Datori di lavoro domestico;

  • i Datori di lavoro che possono accede alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà ex artt. 26 e ss. D.Lgs. n. 148/2015;

  • i Datori di lavoro, ma limitatamente peri lavoratori ASSUNTI dopo il 23/02/2020.

Possono intervenire Regioni e Provincie autonome?

Ai sensi dell’art. 22 le Regioni e le Provincie autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga in favore dei Datori di lavoro, anche del settore privato.

Quali sono le modalità di pagamento dell’erogazione?

Il Messaggio dell’INPS n. 1287 del 20/03/2020 ha precisato le seguenti modalità rinegoziazione:

  • tramite conguaglio su UNIEMENS,

  • pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa;

  • tramite l’assegno ordinario ex art. 29 ed art. 30 D.Lgs. n. 148/2015, che è permesso anche ai Datori di lavoro iscritti al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

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