PMI: come chiedere il differimento delle rate di mutui, leasing e finanziamenti
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L’art. 56 del Decreto Legge n. 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia”) prevede per le Piccole Medie Imprese (PMI) di sospendere i pagamenti di canoni, mutui e finanziamenti.
Si allega ISTANZA per richiedere la sospensione
Analizziamo tale articolo
Articolo 56 |
SPIEGAZIONE |
Soggetti destinatari |
I destinatari di tale possibile sospensione di finanziamenti, mutui e leasing sono: – le PMI (microimprese, piccole e medie imprese) cioè le imprese con meno di 250 dipendenti; – le PMI devono avere sede legale in Italia; – le PMI devono avere un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro (oppure con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro); |
Cosa si intende con “crediti deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi” |
Ulteriore condizione per poter attivare le disposizioni dell’art. 56 è non avere un credito da rimborsare considerato deteriorato, secondo le norme degli intermediari creditizi. Per i Creditori Bancari si considerano crediti deteriorati (in via generale) quelle esposizioni che danno un certo livello di incertezza di poter essere pagati. La classifica è la seguente: 1. esposizioni di crediti in incaglio, sono una forma più lieve di crediti deteriorati ma che comunque sono in genere visti come il principio delle sofferenze (il ritardo del pagamento non deve essere maggiore a 90 giorni). Gli incagli infatti sono crediti ritenuti di difficile esigibilità, ma solo in via temporanea. L’incaglio è dovuto ad una difficoltà momentanea del debitore e si suppone che tale credito possa essere riscosso in futuro. Non si possono definire veri e proprio crediti deteriorati. 2. esposizione di crediti scaduti e/o sconfinamenti o crediti deteriorati, sono i pagamenti di crediti (anche rateizzati) scaduti da più di 90 giorni. Questi non sono il primo stadio di un credito deteriorato, sono una grave incertezza sulla data di pagamento (solitamente tali inadempienze sono compensate con il pagamento di interessi di mora). 3. esposizioni di crediti ristrutturati (crediti UTO “unlike to pay”), sono quei crediti che per le banche saranno difficilmente pagati; essi possono anche aver subito una modifica delle condizioni contrattuali da parte della banca/finanziaria a causa delle difficoltà del creditore (in tale caso vi è un nuovo accorto tra le parti per allungare le scadenze di pagamento, è il cosiddetto piano di rientro) 4. esposizione di crediti in sofferenza, sono quei crediti la cui esigibilità è molto incerta a causa dello stato di insolvenza (non per forza accertata in via giudiziaria) del debitore (o anche situazioni simili all’insolvenza come una procedura concorsuale). Sono credito che con molta probabilità saranno ripagati. E’ probabile che se le posizioni di mutuo/finanziamento/leasing rientrano nel numero 1 si possa fare la richiesta ex art. 56. Se si rientra nelle altre posizioni (numeri 2, 3 3 4) NON si possa applicare l’art. 56. |
Elemento di applicazione |
Riconoscere l’epidemia d COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia ex art. 107 Trattato sul funzionamento dell’U.E. |
Differimento |
Le PMI con esposizione debitoria, come sopra indicato, nei confronti di banche e finanziarie possono chiedere:
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Comunicazione |
L’applicare delle disposizioni previste dall’art. 56 del D.L. n. 18/2020 NON E’ AUTOMATICA ma si deve presentare apposita domanda, in carta libera, alla Banca/Finanziaria che ha emesso il finanziamento/mutuo/Leasing. Tale istanza deve avere anche una dichiarazione di autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (si allega ISTANZA). In tale istanza deve essere indicato:
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