Cartelle di pagamento

Nulla la cartella notificata a familiare, senza la successiva raccomandata

Se notifica con posta, basata l'avviso di ricevimento

La Suprema Corte, con la sentenza n. 8700 del 11 maggio 2020, precisa e chiarisce che, nel caso in cui la cartella sia ritirata da persona diversa dal destinatario, l’agente notificatore deve inviare anche la raccomandata informativa. Tale procedura, precisa la Cassazione, è necessaria anche se la notifica è diretta a persona giuridica.

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La fattispecie oggetto della pronuncia della Cassazione

Una Società contribuente impugnava un atto di preavviso di fermo e le sottostanti cartelle, per un valore di €652.026,07.

Tra i vari motivi di contestazione veniva sollevata la nullità delle notifiche sottostanti al preavviso di fermo, perché consegnate a persona di familiare del destinatario e non veniva, poi, inviata la raccomandata informativa (art. 60, comma 1, let. b-bis D.p.r. n. 600/1973).

La CTP rigettava il ricorso della società contribuente.

La CTR inoltre rigettava l’appello della Società contribuente precisando, sulla notifica delle cartelle, che: “l’art. 139 c.p.c., al quarto comma, prescrive l’invio della raccomandata informativa solo nell’ipotesi di notificazione al portiere o al vicino, laddove nel caso di specie la stessa era avvenuta nelle mani del figlio convivente del legale rappresentante della società (…) e di un impiegato addetto alla ricezione degli atti (…)”.

La sentenza della CTR veniva impugnata dalla Società ricorrente con 6 motivi.

In particolare veniva eccepito che la notifica della cartella con agente notificatore, in caso di mancata consegna al destinatario, sono nulle se non inviata anche la raccomandata informativa ex art. 60, comma 1, let. b-bis D.p.r. n. 600/1973.

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La decisione della Cassazione

Con tale sentenza la Cassazione precisa anche diversi passaggi:

  • la relata di notifica compilata deve essere predisposta in calce alla cartella, solo se notificata da Agente Notificatore. Inoltre precisa anche il motivo: mettere la relata in calce svolge la funzione di garantire l’attenzione dell’agente notificatore alla procedura di notificazione;

  • per la notifica diretta (con raccomandata direttamente eseguita dal Riscossore; art. 26, primo comma, D.p.r. n. 600/1973) per il Riscossore vi è solo l’onere di produrre di giudizio la copia dell’avviso di ricevimento e copia dell’estratto di ruolo, in caso di contestazione della notifica.

  • L’estratto di ruolo ha valenza probatoria come la copia della cartella anche se non è autenticata la copia.

Inoltre la Cassazione ha precisato :

  • a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l‘invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte!.

  • La CTR ha, pertanto, errato allorquando ha individuato ha individuato l’unica fonte dell’invio della raccomandata informativa nel quarto comma dell’art. 139 c.p.c., escludendo il relativo obbligo, nel caso di specie, per non essere la notifica stata eseguita al portiere o al vicino”.

  • (…) atteso che il comma 1, alla lettera b-bis, prescrive l’inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell’atto” (Cass. n. 8700 del 11 maggio 2020; si veda anche Cass. n. 10573/2020; Cass. n. 5522/2019; Cass. n. 26938/2019; Cass. n. 25625/2018).

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