Cartelle di pagamentoGiudice Tributario CompetenzaIncostituzionalitàSostituzione Processuale

Come si determina la competenza del Giudice Tributario

La Competenza la determina la sede dell'Ente impositore, secondo la Cost. n. 44/2016

Con recente Sentenza la Cassazione ha precisato e chiarito la competenza dei Giudici Tributari (in caso di impugnazione di atto sia verso il Riscossore, che verso l’Ente creditore), nonché la specifica procedura da adottare.

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La fattispecie oggetto della sentenza qui in commento

Una Società impugnava avanti la CTP di Roma una cartella di pagamento emessa dal Riscossore con sede a Roma, ma per pretese di tributi locali del Comune di Milano.

La contribuente impugnava tale cartella in ottemperanza all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 che individua la competenza territoriale della Commissione Tributaria in riferimento alla sede dell’ente che ha emesso l’atto impugnato.

Quindi, la causa veniva iniziata a Roma perché il Riscossore, che aveva emesso la cartella, aveva sede a Roma

Tuttavia, tra i diversi motivi di impugnazione la società ricorrente formulava anche la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. Quest’ultimo atto impositivo, però, era stato emesso dal Comune di Milano. Pertanto, diventava parte del processo anche il Comune di Milano che aveva emesso il precedente avviso di accertamento, presuntivamente mai notificato alla ricorrente.

La CTP di Roma si dichiarava incompetente ed indicava la CTP di Milano quale Giudice Tributario competente. Tale decisione veniva impugnata avanti alla CTR Lazio, la quale confermava la decisione della CTP Roma, a favore di quella di Milano.

In riforma della sentenza della CTR Lazio la Società ricorrente ricorreva in Cassazione.

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La decisione della Cassazione

Orbene la Suprema Corte, con la sentenza n. 30054 del 21 novembre 2018, innanzitutto precisa che ai Giudici Tributari non è applicabile la Procedura del Regolamento di Competenza di cui all’art. 47 c.p.c..

Pur considerando che l’art. 39 del D.p.r. n. 636/1972 (Regolamento che disciplina il contenzioso tributario), rende applicabili le norme del codice di procedura civile nel processo tributario, tale Regolamento di Competenza non è applicabile per le Commissioni Tributarie. Ciò perché le Commissioni Tributari sono giudici speciali di giurisdizione.

In buona sostanza, nelle indicazioni precisate dalla normativa tributaria (art. 4 D.Lgs. n. 546/19972 ed art. 39 D.p.r. n. 636/1972), le Commissioni decidono autonomamente la propria competenza tributaria.

Per assurdo, se una Commissione rigetta il ricorso perché, sbagliando, si dichiara incompetente territorialmente a favore di altra Commissione Tributaria, quest’ultima (anche se è palese l’errore della prima Commissione) non può opporsi di ricevere il ricorso a lei riassunto (quindi il ricorrente ha deciso di accettare la nuova competenza riassumendo la causa).

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Successivamente, il Supremo Consesso statuisce il superamento del principio di cui all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, che indicava competente la Commissione nella cui circoscrizione ha sede il Riscossore che ha emesso la cartella impugnata.

Tale decisione della Cassazione è basata sulla pronuncia n. 44/2016 della Corte Costituzionale.

Il Giudice delle Leggi (per tributi locali) ha dichiarato incostituzionale l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, perché, in buona sostanza, la competenza della Commissione la definisce il titolare del tributo contestato: l’Ente impositore.

Quindi, dopo tale sentenza della Corte Costituzionale e la Cass. n. 30054/2018, nel caso in cui venga impugnata una cartella e se ne contesta anche il precedente atto di accertamento (se vi era), la competenza del Giudice Tributario la stabilisce la sede di tale Ente impositore.

In altri termini, è l’Ente impositore (se ha sede diversa dal Riscossore) che ha emesso il precedente avviso di accertamento che determina la CTP da adire. Ciò anche se si eccepiscono difetti propri ed esclusivi della cartella di pagamento

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Quindi, in caso di dichiarazione di incompetenza il ricorrente può attivare una delle 3 soluzioni:

  1. riassumere il giudizio avanti al giudice tributario indicato dalla CTP adita e che si è dichiarata incompetente;

  2. non riassumere il giudizio e lasciare che la decisione passi in giudicato;

  3. non riassumere il giudizio ed impugnarlo avanti alla CTR per chiedere la riamissione della causa al primo Giudice.

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