Prescizionerateazioni

La richiesta di dilazione al Riscossore, NON è prova di notifica

La dilazione non è atto che interrompe al prescrizione

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 12735 del 26 giugno 2020, ha confermato che la richiesta di dilazione (nonché la sua accettazione) non è prova della notifica delle cartelle oggetto di tale rateazione, nonché non è acquiescenza al debito da far interrompere la prescrizione.

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La fattispecie oggetto dell’ordinanza

Una società di capitali chiedeva la cancellazione di debiti di diverse cartelle di pagamento tramite l’impugnazione di estratti di ruolo.

La CTP e poi la CTR davano ragione alla Società cancellando le cartelle.

La CTR accoglieva le ragioni della contribuente, in particolare:

  • per la mancata prova della notifica delle cartelle data dal Riscossore, per non attendibilità delle semplici copie delle relate prodotte (ma tale eccezione non è qui rilevante),

  • intervenuta prescrizione, perché le richieste di dilazioni formulate al Riscossore non interrompevano tale prescrizione.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione ricorrevano in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR. LA società non si costituiva perché, nel frattempo, è fallita.

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La decisione della Suprema Corte sulla dilazione

La Cassazione accoglieva il ricorso delle parti pubbliche, ma sul punto della dilazione confermava il proprio orientamento in riferimento alla interruzione della prescrizione e sulla prova della notifica.

Sulla dilazione e la non prova della notifica della cartella

  • Correttamente, pertanto, la CTR ha escluso che l’istanza di rateazione avanzata dalla contribuente costituisse acquiescenza, rilevando, altresì, ai fini del decorso del termine di impugnazione, che la presentazione di tale istanza non comportava l’effettiva conoscenza della cartella di pagamento, ben potendo il contribuente richiedere il pagamento rateale per finalità (evitare di subire un’esecuzione o misure cautelari) che non presuppongono l riconoscimento del debito” (Cass. n. 12735/2020; si veda anche Cass. n. 2197/2015; Cass. 6820/2016; Cass. n. 2279/2016; Cass. n. 3347/2017; Cass. n. 7820/2017; Cass. n. 31484/2019; Cass. n. 31484/2019).

Sulla dilazione e la non interruzione della prescrizione

  • Va rammentato che, in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateazione degli importi indicati in cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denuncia, adesione, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatum, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario” (Cass. n. 12735/2020)

Tale principio è confermato dalla Cassazione anche in precedenti pronunce:

  • Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione <<in acconto>>, non può valere come riconoscimento” (Cass. n. 7820/2017);

  • La domanda di rateazione del debito, non costituisce un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. (Cass. n. 7820 del 2017 , Cass. n. 3347 del 2017)” (Cass. n. 14945/2018);

  • Questa Corte ha ancora di recente ribadito che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento” (Cass. n. 18/2018).

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