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Cassazione: Tributi si prescrivono in 5 anni

Con la nota Sentenza a Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016, la Cassazione ha autorevolmente affermato la prescrizione quinquennale per i contributi (art. 3. Legge n. 335 del 8 agosto 1995) e la non applicazione dell’art. 2953 c.c. (la sentenza di condanna passata in giudicato trasforma il periodo di prescrizione breve in dieci anni).

Tuttavia, è opportuno evidenziare che la stessa Sentenza afferma che i Tributi diretti ed indiretti (specialmente l’IVA) si prescrivono in 5 anni, ex art. 2948 c.c. .

La Cassazione (pag. 6 e 7 della Sentenza) da’ atto che il termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), per i Tributi diretti ed indiretti, deriva solamente dall’effetto di “conversione” dell’art. 2953 c.c. . Articolo, appunto, escluso dalla Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite.

Quindi se la prescrizione decennale deriva solo dall’applicazione dell’art. 2953 c.c. (articolo, si ripete, escluso dalla Cassazione SS. UU. n. 23397/2016), è evidente che per le imposte dirette ed indirette il termine non è decennale, ma diverso: 5 anni es art. 2948 c.c..

Va anche precisato che tale impostazione non risulta smentita dalle sentenze della Sezione Tributaria nelle quali – specialmente in tema di IVA (…) – è stato sottolineato che il credito erariale per la riscossione dell’imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente, ai sensi dell’art. 2935 dello stesso codice, dal momento in cui il “credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione”. In tali pronunce, infatti, il suddetto principio risulta affermato al fine di individuare il regime prescrizionale da applicare, in diritto sostanziale, ed escludere l’applicazione al credito erariale per la riscossione dell’imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo del termine prescrizionale quinquennale previsto (…)  dall’art. 2948 n. 4 cod. civ..

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