Disconoscimento copie prodotte

Disconoscimento degli avvisi di ricevimento di cartelle

Ecco la procedura da seguire per il disconoscimento degli avvisi prodotti

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2482 del 4 febbraio 2020, ha precisato le modalità di disconoscimento della copia semplice dell’avvisi di ricevimento della raccomandata, prodotta dal Riscossore.

L’avviso di ricevimento (la fotocopia) NON può avere natura di atto pubblico, se tempestivamente disconosciuta e sorge l’obbligo del Riscossore di produrre in giudizio l’originale.

 

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La fattispecie oggetto della pronuncia

La Commissione tributaria di II grado di Trento accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di I grado di Trento, che aveva accolto il ricorso presentato da una società contribuente, contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate (per studi di settore).

In particolare, il giudice di appello accoglieva l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla Agenzia delle entrate, per la prima volta, in sede di appello, in quanto l’avviso di accertamento era stato notificato alla società il 5-12-2008 ed il ricorso era stato spedito per la notifica il 5-2-2009, quindi tardivamente.

Per la Commissione di II grado la data di ricezione dell’avviso di accertamento è quella del 5-12-2008, e non quella del 9-12-2008, come sostenuto dalla società, anche in ragione della distinta del portalettere da cui risultava che l’atto era stato consegnato il 5-12- 2008.

Per la corte d’appello, la questione in ordine alla illegibilità della data di ricezione dell’avviso era stata sollevata tardivamente dalla contribuente, come pure tardiva era la deduzione che la firma apposta dal “titolare” della società sull’avviso, nello spazio riservato alla firma del destinatario, non era stata mai apposta dal legale rappresentante.

La società avrebbe dovuto, dunque, proporre querela di falso.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società, depositando anche memoria scritta.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

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Le norme di riferimento

Art. 2719 c.c.: “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

Art. 2697 c.c.: ”Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”

L’art. 2719 c.c.: le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta“.

L’art. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche): “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche …formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime“.

L’art. 214 c.p.c.: “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata , se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione“.

L’art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c.:” La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta :…2)se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione“.

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La decisione della Corte

La suprema Corte (con la Ord. n. 2482/2020, ma si veda anche Cass. n. 7689/2020), innanzitutto, ha precisato che il disconoscimento fatto dalla società ricorrente in sede d’appello non era tardivo.

L’Agenzia delle Entrate, per la prima volta, solo in appello ha sollevato la questione di tardività della notifica del ricorso introduttivo, perché la notifica dell’atto impugnato era precedente a quella indicata dalla società contribuente.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che:

  1. Per l’ammissibilità del ricorso il ricorrente deve dare prova solo della tempestiva impugnazione;
  2. Il ricorrente NON deve dare prova che il provvedimento impugnato NON le sia stato notificato;
  3. È la parte che riceve l’atto d’impugnazione, che eccepisce la tardività del ricorso, produrre copia autentica dell’atto impugnato con la relata di notifica.

Non era quindi onere della società contribuente (una volta che questa abbia contestato la mancata notifica dell’atto) fornire la prova che l’atto impugnato fosse stato notificato in una certa data. Questo onere è in capo alla controparte.

Successivamente, il Supremo Consesso inquadra la procedura per il disconoscimento della copia semplice prodotta dall’Ente pubblico (si veda anche News del 23/03/2019):

  1. Disconoscimento della conformità della copia prodotta con l’originale. Tale disconoscimento deve essere, a pena di inefficacia, chiaro e circostanziato: disconosciuto, in modo puntuale, gli elementi del documento ed indicazione degli elementi per cui differisce all’originale;
  2. Con tale chiaro e puntuale disconoscimento due sono le conseguenze:
  3. Il giudice, motivando, può accertare tale conformità con l’originale basandosi solo sulla copia semplice. Tuttavia, si ripete, il Giudice deve ben argomentare sul motivo per cui ritiene sufficiente la produzione della copia semplice dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
  4. Vi si crea l’onere in capo della controparte a produrre l’originale dell’avviso di ricevimento (o di copia autentica), pena la prova della non notifica dell’atto.
  5. Se la copia semplice non viene tempestivamente disconosciuta (ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. e dell’art. 2719 c.c.) essa farà prova piena e non più contestabile nel processo;

In caso di tempestiva contestazione della copia semplice prodotta e non viene prodotto l’originale, la copia prodotta non può avere valore di atto pubblico e NON serve proporre la procedura per querela di falso

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