Decreto IngiuntivoInteresse ad agire

Decreto Ingiuntivo e mediazione.

E’ onere del creditore attivare la mediazione, pena la revoca del Decreto ingiuntivo

La Suprema Corte ha mutato l’indirizzo della giurisprudenza su chi ha l’onere di instaurare la procedura di mediazione in caso di opposizione al decreto ingiuntivo.

Prima di tale Sentenza a Sezioni Unite, dopo la pronuncia sull’istanze di provvisoria esecutività, l’onere di instaurare la mediazione era del debitore. Ora, invece, l’onere è in capo al creditore, pena la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. SS. UU. n. 19596 del 18 settembre 2020). Si veda anche New del 10/7/2020 su Decreto ingiuntivo non opposto e nullità di fideiussione.

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Norma di riferimento

Art. 5, commi 1bie e 4, D.Lgs. n. 28/2010:

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma.

(…)

  1. I commi 1-bis e 2 non si applicano:  a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

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La fattispecie oggetto della sentenza delle Sezioni Unite

Dei cittadini proposero opposizione, davanti al Tribunale di Treviso, avverso il decreto ingiuntivo col quale era stato ingiunto il pagamento, in favore del Banco XXXX s.p.a., della somma di euro 52.500. Nel giudizio si costituì la Banca creditrice, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente ad una parte dell’importo ed assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione, questa non fu presentata.

Per cui il Tribunale dichiarò l’improcedibilità sia dell’opposizione che delle domande riconvenzionali, affermando che a seguito di tale pronuncia si erano prodotti gli effetti di cui all’art. 647 cod. proc. civ., e cioè il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. A tale conclusione il Tribunale pervenne richiamando la sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629, di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente.

La sentenza del Tribunale è stata impugnata dalle parti opponenti e la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato l’appello inammissibile in quanto privo di ragionevoli probabilità di essere accolto, mostrando di condividere il richiamo alla sentenza n. 24629 del 2015 già richiamata dal Tribunale.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso i cittadini con un unico atto affidato ad un solo complesso motivo. Resiste la Banca XXXX s.p.a. con controricorso.

A seguito della discussione del ricorso, con ordinanza interlocutoria 12 luglio 2019, n. 18741, la Terza Sezione della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente ai fini dell’eventuale trattazione del ricorso da parte delle Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza in ordine all’individuazione della parte – opponente o opposto – che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

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La decisione della Cassazione a Sezioni Unite

Subito si deve precisare il punto della questione. In base all’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/2010, Vi è l’obbligo di instaurare la procedura di mediazione dopo che il Giudice abbia deciso sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (solitamente nella prima udienza del procedimento di opposizione formulato dal debitore).

In riferimento a tale momento processuale, non è chiaro a chi competesse l’onere di attivare la mediazione dopo che il Giudice avesse deciso sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Era onere del creditore che aveva  notificato il decreto ingiuntivo, oppure doveva attivare la mediazione il debitore che si era opposto al decreto ingiuntivo?

La Cassazione inquadra, appunto, i due distinti orientamenti:

  1. La tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell’affermazione secondo cui, poiché è l’opponente (debitore) il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione.
  2. D’altro canto, però, è sostenibile anche l’altra tesi, che ha dalla sua il fatto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l’attore in senso sostanziale (creditore); e con la proposizione dell’opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione.

La Cassazione ha ribaltato il principio della Sentenza n. 24629/2015 ed ha imposto che sia il creditore (attore sostanziale del credito) ad avere l’onere di instaurare il procedimento di mediazione, pena la revoca dello stesso Decreto ingiuntivo.

Precisamente:

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. SS. UU. n. 19596 del 18 settembre 2020).

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