Decreto IngiuntivoNotifica

Notifica invalida se vi è indicato genericamente “vane le ricerche esperite sul posto”

Notifica ed assenza assoluta

La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 40467 del 16 dicembre 2021, ha fatto chiarezza sulle modalità di notifica di atti giudiziari, in particolare per le notifiche poste in essere ex art. 143 c.p.c. (in assenza assoluta, per maggiori info ).

Non è sufficiente che l’Ufficiale Giudiziario tenti la notifica presso il luogo di residenza indicato in anagrafe, perché si possa dire legittima la consegna. L’ufficiale giudiziario, prima di porre in essere le procedure della notifica di assenza assoluta del destinatario (il destinatario è inesistente all’indirizzo indicato), deve attivare le ricerche in loco e di tali ricerche deve darne attestazione nella relata. Non basta che venga indicata una frase generica tipo: “vane le ricerche esperite sul posto”.

*****

Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Un ricorrente subiva un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di un credito. Tale Decreto Ingiuntivo non veniva consegnato al destinatario, ma veniva posto in essere la procedura ex art. 143 c.p.c.. Per l’Ufficiale Giudiziario, lì non era residente il destinatario ed esso, quindi, era irreperibile. Unica prova di irreperibilità era la certificazione anagrafica.

Avverso tale decreto il ricorrente proponeva opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. . Veniva proposta anche domanda riconvenzionale.

Il Tribunale accolse sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale.

Avverso detta sentenza propose appello la società creditrice.

La Corte d’appello accolse l’appello, dichiarando l’inammissibilità per tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo e condannando l’appellato. Premise la corte territoriale che in data 12 settembre 2015 era stata eseguita la notificazione del decreto ingiuntivo presso la residenza anagrafica del debitore a mezzo del servizio postale, con esito negativo per lo stato di «irreperibilità del destinatario» e che in data 29 settembre 2015 la notifica era stata eseguita dall’ufficiale giudiziario il quale, confermando la situazione verificata dall’ufficiale postale, aveva dichiarato che all’indirizzo vi era uno «stabile sprovvisto di portineria», «il nome non figura sul citofono né sulla cassetta postale», così da rendere «non applicabile la notifica ex art. 140 c.p.c.» e che erano state «vane le ricerche esperite sul posto».

Osservò la Corte che non potendo essere poste in discussione le attestazioni dell’ufficiale giudiziario in mancanza di querela di falso, che non poteva reputarsi inidonea neppure l’attestazione riguardante il vano esperimento delle ricerche sul posto.

Veniva anche rigettata la domanda riconvenzionale non era autonoma rispetto alla pretesa creditoria.

Ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente.

*****

La decisone della Cassazione

La Suprema Corte ha affrontato due principali problematiche:

  1. Come deve attestare la non consegna al destinatario da parte dell’Ufficiale Giudiziario;
  2. Quali parti delle attestazioni dell’Ufficiale Giudiziario sono coperte da pubblica fede.
  3. Per la Cassazione non è sufficiente che l’Ufficiale Giudiziario notifichi l’atto all’indirizzo indicato nel certificato anagrafico. Se il notificatario vuole porre in essere la notifica per i destinatari irreperibile (ex art. 143 c.p.c.; si veda anche la News del 5/02/2019) deve svolgere ricerca in loco e di tali ricerche deve darne atto nella relata in modo compiuto. Non assolve a tale onere l’apposizione di frasi di stile tipo: “vane le ricerche esperite sul posto”.
  4. Le indicazioni riportate nella relata non sono tutte coperte da pubblica fede, che per contestarle si deve esplicare querela di falso (si veda anche la News 3/09/2021).

Articoli Correlati

Back to top button