Notifica PEC

Inesistente la cartella se notificata da una PEC non presente negli elenchi ufficiali (Reginde , Indicepa)

Se non presente in Reginde è nulla

Le cartelle notificate da una Pec dal riscossore NON presente in uno degli indici pubblici ufficiale non è solo nulla, ma inesistente. Tale principio è stato confermato da una recente sentenza della CTP di Roma (Sent. n. 9274 del 24 novembre 2020).

L’illegittimità della notifica della cartella, perché inviata con Pec non presente nei registri Reginde, Inipec, Indicepa è confermata da diverse sentenze (Clicca qui).

E’ quindi molto importante avere una compiuta conoscenza e padronanza di tali nuovi strumenti e termini informatici, in tema di notifica (per maggior approfondimento, vedi il Vademecum informatico)

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una società contribuente impugnava proprio una cartella di pagamento contestando, in particolare, che la relativa notifica era inesistente perché spedita con una PEC ma con un indirizzo proprio del Riscossore.

Precisamente la Pec notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it non risulta inserita gli indici pubbliche che la normativa e la stessa Cassazione dichiarano ed affermano essere essenziali per la computa notifica.

In buona sostanza, se una cartella viene inviata da una Pec non presente in tali indici pubblici è una non notifica.

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La decisione dei giuridici

La CTP di Roma ha fatto precisa applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione (si veda la News del 10 ottobre 2019), già applicati da altri giudici di merito (la News del 2 ottobre 2020).

I giudici romani danno atto che la società contribuente eccepiva che la Pec di invio della cartella era stata spedita da un indirizzo sconosciuto, “in quanto non risultante dai registri ufficiali né riferibile all’agente della riscossione anche attraverso il ricorso a fonti aperte” (CTP Roma n. 9278/2020).

Pertanto, la sentenza afferma che “L’indirizzo “notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” utilizzato per la notifica della cartella impugnata non sarebbe oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell’elenco del Reginde – (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) – né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia delle Entrate Riscossione, né nella pagina CCIAA, né in quella di INDICEPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni” (CTP Roma n. 9278/2020).

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E’ però opportuno precisare che molte altre sentenza (di merito e di legittimità) affermano che tale errato invio della PEC per incertezza del mittente comporta, “solamente”, una nullità della notifica e non una inesistenza (che a nostro parere sembra più corretta come patologia).

Quindi, è più efficace se si contesta l’invio della Peco di una cartella si si impugna un successivo atto, tipo una intimazione di pagamento.

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