Notifica PEC

Notifica PEC “Casella piena”

Notifica PEC “casella piena”

Con l’, la Sezione Terza della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso la questione al vaglio delle Sezioni Unite per valutare se, in caso di invio PEC di atto processuale e la casella del destinatario risulta “piena”, tale notifica debba essere considerata in ogni caso valida, oppure non deve essere considerata valida e il mittente deve attivarsi per notifica ordinaria cartacea (si veda anche la News del 26/05/2023).

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La Sezione Terza della Cassazione riporta e riassume i due opposti orientamento in riferimento alla effettiva notifica PEC di un atto processuale in caso di “casella piena” del soggetto destinatario.

Precisamente:

Un primo orientamento (Cass. n. 3164/2020, Cass. n. 24110/2021; Cass. n. 12451/2018) prevede che La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”.

Tale orientamento si basa sul principio che costituisce onere del difensore del destinatario della PEC di tenere attiva ed efficace la propria casella elettronica. Tale incombente in capo al soggetto che deve avere una PEC ha anche il fine di non incentivare atteggiamenti ostruttivi a tale metodo di notifica (che anche con la Legge 149/2022, Riforma Cartabia, la Notifica PEC è la principale ed obbligatoria)

Un secondo orientamento, (Cass. n. 40758/2021; Cass. n. 29851/2019; Cass. n. 2193/2023; Cass. n. 5402/1996) ha precisato: “In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per “casella piena”), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico – eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico”.

Tale secondo orientamento pone a carico del soggetto mittente la notifica PEC, onere di rinotificare, con modalità cartacee la comunicazione non riuscita telematicamente. Condizione è che nell’atto processuale il destinatario abbia indicato il proprio domicilio fisico

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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