Notifica PEC

Il mal funzionamento della PEC è responsabilità del destinatario

Il mancato funzionamento si ascrive a irreperibilità colpevoli

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 16365 del 21 giugno 2018, ha ulteriormente precisato sulla modalità di comunicazione e di notifica tramite la PEC.

Precisamente, la Cassazione ha statuito che è responsabilità del proprietario della casella PEC tenerla sempre attiva e funzionante. Nessuna responsabilità è ascrivibile al soggetto che spedisce la PEC.

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La fattispecie

La questione è relativa ad una dichiarazione di fallimento. La cancelleria del Tribunale notificava la comunicazione dell’udienza prefallimentare alla casella PEC comunicata dalla Società fallenda, nonché presente nella banca dati INIPEC. Alla cancelleria del Tribunale ritornava anche la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C.). Tuttavia tale casella PEC era stata attribuita ad altra società collegata alla Società fallenda. Solamente con reclamo alla dichiarazione di fallimento, tramite controlli della Corte d’Appello, si scompriva tale diversa attribuzione della casella PEC

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte innanzitutto formula due importanti precisazioni in riferimento alla R.A.C.:

  1. è l’unico documento idoneo a dimostrare che il messaggio PEC è pervenuto nella casella di posta elettronica certificata del destinatario;

  2. la R.A.C. Non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del messaggio elettronico al destinatario. E’ quindi superabile con ogni altra prova contraria.

Successivamente, afferma il principio che delimita la responsabilità del corretto utilizzo e funzionamento della Casella PEC (obbligatoria per Società ed imprenditori individuali), in capo al proprietario della PEC, cioè del destinatario della notifica elettronica:

il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell’indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall’imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l’onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile” (Cass. n. 16365/2018).

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