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Notifica PEC valida se estratta da Re.G.Ind.E. ma anche da Ini.Pec

Il “domicilio digitale” è la modalità di notifica privilegiata su ogni altra forma di domiciliazione.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 2460 del 03 febbraio 2021, ha stabilito importanti principi in caso di notifica processuale tramite PEC. Il domicilio digitale è la modalità di notifica privilegiata su ogni altra forma di domiciliazione.

Gli indirizzi PEC devono essere estratti dai registri Re.G.Ind.E e, in modo equivalente, anche da Ini.Pec (per le pubbliche amministrazioni vale anche il registro IPA, per maggiori info CLICCA QUI)

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Sugli elenchi di indirizzo di posta elettronica “domicilio digitale”

La sentenza qui in commento è utile ed interessante perché fa un excursus storico delle ultime pronunce di legittimità sulla notifica PEC ed i relativi indirizzi pubblici dove trovare tali indirizzi elettronici (per maggiori info CLICCA QUI).

  • domicilio digitale” è solo l’indirizzo elettronico quello presente su Re.G.Ind.E.

Con la Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3709 dell’08/02/2019, è stato stabilito che  il “domicilio digitale” corrisponderebbe esclusivamente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato abbia indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, sia stato inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E.) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo sarebbe qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa. Non rilevava l’indirizzo indicato in Ini.Pec (si veda anche Cass. n. 24110/2019 e 24160/2019, CLICCA QUI per maggiori info).

Alla stessa conclusione era giunta anche la Cass. Ord. n. 9562 del 05/04/2019 che precisava la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

  • domicilio digitale” è anche l’indirizzo elettronico estratto da Ini.Pec (Re.G.Ind.E. ed Ini.Pec)

La Cass. Ord. n. 24160/2019 (CLICCA QUI per maggiori info) è stata, altresì, corretta d’ufficio (Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 29479 del 15/11/2019), eliminando il riferimento, ritenuto erroneo, alla inidoneità oggettiva dell’estrazione dell’indirizzo PEC dal registro INI-PEC. Con tale correzione, quindi, va ritenuta valida la notificazione eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica presente nei registri INI-PEC e in quelli indicati in Re.G.Ind.E., gestiti dal Ministero della Giustizia. Tale tesi è confermato dalla Cassazione qui in commento.

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Sulla prevalenza del “domicilio digitale” su ogni latra forma di domiciliazione prevista dalla legge

La Cassazione, qui in commento, indica un presupposto di fondo: il “domicilio digitale”è prevalente su ogni altra forma di domiciliazione prevista dalla legge.

A meno che:

  1. l’interessato non abbia dichiarato espressamente di voler eleggere domicilio, oltreché presso il suo recapito digitale, anche presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario di fronte al quale penda la lite;
  2. ovvero nel caso in cui la notifica presso il domicilio digitale non sia stata in concreto possibile a causa dell’inaccessibilità dell’indirizzo di posta elettronica per causa imputabile al destinatario

Va, dunque, ribadito che, a seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”,le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell’ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso.

Per quanto invece attiene agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata, da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, la sentenza in commento ha statuito il seguente principio:

  • A seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale” (…), le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall’art. 16 ter, comma 1, del D. L. n. 179 del 2012(…)- presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.”(Cass. n. 2460/2021)

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