Cartelle di pagamentoIn generale sugli atti tributariSenza categoria

CTP Caltanissetta: le cartelle di pagamento si prescrivono in 10 anni

La CTP di Caltanissetta n. 842/01/2015 ha confermato che per le pretese fiscali (non locali) il termine di prescrizione è di 10 anni. La CTP ha evidenziato che, nel caso di non impugnazione delle cartelle di pagamento (o degli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi), si consolida l’obbligazione tributaria in esso contenuta, anche perché diventata “certa, liquida ed esigibile”.

Precisamente, non si applica, per le pretese tributaria dello Stato l’art. 2948 c.c.  (“si prescrive in cinque anni”), ma l’art. 2946 c. c. (“i diritti si estinguono per la prescrizione con il decorso di dieci anni”), perché la prestazione è unitaria (si applica invece la prescrizione breve dei 5 anni, ex art. 2948 c.c. per i tributi locali).

La Giurisprudenza è, oramai, consolidata nel ritenere che l’obbligazione tributaria sia un’obbligazione a “prestazione unitaria” e non un’obbligazione a “prestazione periodica o continuata o di durata”. Quest’ultima obbligazione (“periodica”) ha in sé la caratteristica che ciascuna prestazione eseguita costituisce un adempimento integrale e completo dell’unica obbligazione.

L’obbligazione “unitaria”, invece, ha la caratteristica che le singole (o annuali) prestazioni sono tra loro autonome anno per anno, sono prestazioni ripetute di autonome e diverse obbligazioni: art. 7 D.p.r. n. 917/1986 (si veda Cass. n. 4283/2010 e Cass. n. 2941/2007).

Articoli Correlati

Back to top button