sovraindebitamento

Sovraindebitamento. La meritevolezza del debitore va valutata a favore del consumatore

Merito del consumatore

I Giudici di merito si trovavo, sempre di più, ad affrontare la problematica del sovraindebitamento dei cittadini, in particolar modo nell’attuale situazione di crisi dovuta ai vari lock-down.

Il Tribunale di Verona, con il decreto del 5 febbraio 2021, ha dato una interpretazione più estensiva della nuova condizione di meritevolezza del debitore.

Per il Tribunale di Verona, il presupposto dell’applicazione dell’art. 14-quaterdecie della legge del 2012, l’esame della meritevolezza, va incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti (si veda anche la News del 9 febbraio 2021 e la News del 24 aprile 2021).

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La normativa oggetto dell’ordinanza

Art. 14-quaterdecie Legge n. 3/2012 (per maggiori info CLICCA QUI)

“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebita zione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell’organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;

b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L’organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell’organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

(…)”

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La fattispecie oggetto del decreto

Un cittadino, per far fronte ai fabbisogni familiari derivanti dalla separazione con la moglie ha dovuto indebitarsi in modo esponenziale.

Già prima della separazione aveva contratto vari finanziamenti che, però, era nelle capacità economiche di supportare.

Dopo la separazione, invece, il cittadino ha dovuto affrontare ulteriori spese connesse al mantenimento dei due figli minori ed alla nuova locazione che ha dovuto trovare.

Inoltre, la moglie si allontanava dall’Italia e tale situazione ha comportato una modifica degli orari di lavoro per poter accudire i figli. Tale cambio dell’orario di lavoro ha comportato una drastica riduzione dello stipendio.

Per far fronte alle spese crescenti il cittadino ha (s)venduto la propria abitazione e con i soldi ha chiuso il relativo mutuo.

Tuttavia, negli ultimi anni è stato messo in cassa integrazione a causa dei continui lock-down dovuti alla pandemia da covid.

Tale situazione ha comportato una impossibilità di gestire i debiti cresciuti in modo esponenziale e, quindi, di adire al piano del consumatore (Legge n. 3/2012).

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La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Verona ha accolto la richiesta del cittadino ed ha omologato il piano del consumatore (Legge n. 3/2012).

Innanzitutto, il giudice di Merito ha controllato i presupposti di applicazione della legge sul sovraindebitamento.

Successivamente ha respinto le eccezioni dei creditori (tra cui vi era anche l’Agenzia delle Entrate Riscossioni), perché generiche ed astratte.

Infine, ha concesso l’omologa statuendo la necessità di dare una interpr4tazione più ampia possibile al concetto di “meritevolezza”:

  • “Ora, a prescindere dalla genericità della contestazione, è evidente che il requisito della meritevolezza deve essere valutato d’ufficio in sede di omologa.

In generale la meritevolezza va ravvisata quando il consumatore, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole – di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa.

In generale che una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto porta inevitabilmente a limitare l’accesso alla procedura prevista dalla legge 3/2012 ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili;

Tale lettura non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti(Tribunale di Verona 5 febbraio 2021)

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