sovraindebitamento

Sovraindebitamento: è possibile falcidiare crediti privilegiati, garantiti da ipoteca o pegno ed anche i crediti tributari

Esdebitamento anche per privilegi, ipoteche, pegni e tributi

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 4270 del 18 febbraio 2021, ha statuito che la procedura di sovraindebitamento è ammissibile anche se viene omologato un piano che considera il pagamento del solo l’8% dei crediti privilegiati e quelli garantiti da ipoteca e pegno (si veda anche, CLICCA QUI)

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La fattispecie oggetto della pronuncia della Cassazione

Una impresa si rivolgeva al tribunale tramite la procedura di composizione delle crisi per sovraindebitamento (Legge n. 3/2012). La proposta di accordo elaborata proponeva, tra le atre cose, la falcidia dei crediti privilegiati con il loro pagamento del solo 8%.

Il Giudice civile, pertanto, rigettava tale proposta di accordo per il sovraindebitamento per il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati.

Formulato reclamo il tribunale lo rigettava perché: “nel prevedere la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e di crediti in origine chirografari, viola pertanto le posizioni dei creditori privilegiati, ed è quindi inammissibile per manifesta ragione attinente alla relativa fattibilità giuridica

Avverso tale decisione del Tribunale, l’impresa formulava ricorso in Cassazione e la Suprema Corte gli dava ragione.

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La decisone della Cassazione

La Suprema Corte cassava la decisone del giudice di merito.

Per il Supremo Consesso non è infondato un piano di sovraindebitamento che riduce i crediti privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca fino all’8%. L’unico limite è che tali crediti “privilegiati” non siano pagati nella misura inferiore a quella conseguibile in caso di eventuale liquidazione.

Per la Cassazione, la legge n. 3/2012, per i debitori non fallibili, ammette: “la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari”.

Inoltre, il Supremo Collegio ha ricordato che la procedura sovraindebitamento può anche falcidiare i tributi, in particolare l’IVA, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art.7 co, 1, terzo periodo, della Legge n. 3/2012 statuita dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019.

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