CoronaVirusrottamazione cartelle

Rottamazione degli avvisi bonari. Ecco come funziona

Rottamazione avvisi bonari

Il Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni), tra le varie novità, ha introdotto la nuova ROTTAMAZIONE per gli AVVISI “BONARI” (avvisi di irregolarità).

Tali avvisi sono quelle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il contribuente non ha corrisposto le imposte, tramite F24, indicate nella dichiarazione dei redditi (ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973).

Poco o nulla è chiaro su tale nuova ROTTAMAZIONE. Qui indichiamo una utile tabella per meglio inquadrare tale definizione prevista dall’art. 5 del D.L. n. 41/2021.

Oggetto della nuova rottamazioneL’art. 5 del D.L. n. 41/2021 dispone che sono oggetto di tale Rottamazione:
1. Avvisi “bonari” elaborati (firmati) entro l’anno 2020, ma non ancora inviati (per effetto dell’art. 157 D.L. 34/2020), che sono quelli riferiti all’anno d’imposta 2017.
2. Avvisi “bonari” che devono essere elaborati (firmati) entro l’anno 2021, ma non ancora notificati, che sono quelli riferiti all’anno d’imposta 2018.
Vantaggi della nuova rottamazioneLe somme oggetto degli avvisi “bonari” possono essere definiti senza il pagamento di sanzioni ed interessi.
Il pagamento può essere anche dilazionato.
Si applicano le medesime regole di dilazione degli stessi avvisi “bonari” ordinari: pagamento rate ogni 3 mesi.
Condizioni per la nuova rottamazioneLa condizione per l’applicazione di tale nuova Rottamazione è che:
1. il contribuente abbia dichiarato una perdita del volume d’affari del 2020, rispetto all’anno 20219, maggiore del 30%
Come avverrà tale nuova rottamazioneTale nuova Rottamazione si svolgerà tramite un invito dell’Agenzia delle Entrate.
Precisamente, al contribuente saranno inviate, in unica soluzione, 2 comunicazioni:
1. l’avviso “bonario”, con indicato la somma liquidata compresa di sanzioni ed interessi;
2. il prospetto del pagamento della rottamazione, al netto di sanzioni ed interessi.
Nel caso in cui il contribuente accetti tale prospetto della rottamazione, il mancato pagamento di una sola rata farà saltare tutta la Rottamazione.
Si considera non pagata una rata se non viene corrisposta entro il termine della scadenza di quella successiva.
Cosa fare se non viene inviata la comunicazione per la rottamazioneNel caso in cui al contribuente venga inviato solo l’avviso “bonario” senza il prospetto del pagamento della rottamazione e ritenga di rientrare nelle condizioni di tale rottamazione, dovrà impugnare tale avviso “bonario”.
L’impugnazione è paragonabile a quella della contestazione in giudizio del rigetto tacito implicito della sanatoria
Nel caso di notifica diretta di cartellaNel caso in cui al contribuente non venga notificato l’avviso “bonario”, ma subito la cartella di pagamento.
Sarà possibile impugnare tale cartella avanti a giudice tributario, sempre alla stregua di un rigetto implicito della sanatoria

Articoli Correlati

Back to top button