Aggio

La Corte Costituzionale da’ l’ultimatum al legislatore per l’aggio

Aggio e incostituzionalità

Con la sentenza n. 120 del 10 giugno 2021, la Corte Costituzionale ha rigettato l’ennesima questione di incostituzionalità sollevata in riferimento all’aggio del Riscossore (si veda anche la News del 11 maggio 2019).

Tuttavia, questa volta, la Consulta ha statuito che è “urgente che il legislatore provveda a riformare” tale aggio. In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha chiarito che, se il legislatore non interviene velocemente, alla prossima questione di incostituzionalità annullerà tale aggio del Riscossore.

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La norma in contestazione

Art. 17 D.Lgs. n. 112/1999 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell’andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all’esito della verifica sulla qualità e produttività dell’attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell’attività effettivamente svolta”.

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Le norme costituzionali considerate violate

La CTP di Venezia ha sollevato la questione di incostituzionalità dell’art. 17, co. 1, del D.lgs. n. 112/99, per violazione delle seguenti norme della Carta Costituzionale:

  • art. 3 Cost.: la previsione dell’art. 17 in riferimento all’aggio della riscossione è pari ad una percentuale fissa delle somme della riscossione. Questo modo di concepire l’aggio non consentirebbe di commisurare la remunerazione del Riscossore al costo effettivo del servizio reso. La conseguenza è che l’aggio sarebbe dovuto anche in assenza di costi.
  • art. 23 Cost.: la violazione di tale articolo avviene perché i costi della riscossione non sarebbero commisurati ai costi effettivi dell’attività resa. Quindi l’aggio si risolverebbe in una prestazione patrimoniale imposta, per la quale, tuttavia, mancherebbe una previsione legislativa volta a determinarne il presupposto e la misura e, quindi, a limitare la discrezionalità dell’ente impositore.
  • art. 53 Cost.: l’aggio sarebbe una prestazione patrimoniale imposta non proporzionale al dovere del cittadino di concorrere alle spese pubbliche con il proprio reddito, peraltro contrastando anche con il criterio della progressività.
  • art. 76 Cost.: tale articolo sarebbe violato, in quanto l’art. 17, nel fissare un aggio in una misura percentuale fissa delle somme dovute dal contribuente, senza prevedere alcuna verifica puntuale e precisa dei costi realmente sostenuti per la riscossione dei ruoli, avrebbe violato il principio di delega disposto dalla legge 28 settembre 1998, n 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione), che aveva previsto un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze.
  • art. 97 Cost.: tale articolo della Costituzione tutela i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. L’assenza di un preciso dettato normativo che individui in modo specifico le procedure della riscossione, la tipologia degli atti e i relativi costi, nonché la mancanza di una forma di responsabilità del concessionario in ordine alle scelte operate, esporrebbe, infatti, il contribuente al rischio di essere onerato da costi ingenti per azioni inutili o eccessivamente dispendiose.

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La decisone della Corte Costituzionale

Come sopra anticipato la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di incostituzionalità sollevata dalla CTP di Venezia, in riferimento all’art. 17, co. 1, D.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, ha allertato il legislatore evidenziando che sarà l’ultima volta che non annulla tale norma relativa all’aggio.

La Consulta ha precisato che l’aggio serve per “coprire” i costi generali della struttura di riscossione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma ha anche affermato che tale modalità di aggio è discriminatoria per i contribuenti ed irragionevole nella sua formulazione

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