Cancellazione Società

Cancellazione società e le diverse tipologie di responsabilità (Liquidatore, Amministratore e Soci)

Cancellazione società e debiti ai soci

L’Ordinanza n. 14570 del 26 maggio 2021, concede l’opportunità di ben individuare la distinzione, per i debiti tributari, tra successioni sui generis (per maggiori info CLICCA QUI) per i soci in riferimento a società cancellate (art. 2495 c.c) e i profili di responsabilità delle tre figure societarie: Liquidatore, Amministratore e Socio (art. 36 D.p.r. n. 602/1973).

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La fattispecie

Una società di capitali riceveva la notifica di un avviso di accertamento che riprendeva a tassazione diverse somme a titolo di ricavo, dalle quali si generavano imposte per oltre €2.400.000,00. Durante il processo che aveva come oggetto tale avviso di accertamento la Società veniva cancellata.

Dopo tale avviso, considerata la cancellazione della società, l’Agenzia delle Entrate iscriveva l’intero debito fiscale a ruolo straordinario e poi emetteva relativa cartella di pagamento a carico dell’unico ex socio.

La CTP e la CTR davano ragione al contribuente, ma il Fisco impugnava la sentenza in Cassazione

Successivamente l’Agenzia delle Entrate notificava altro avviso di accertamento all’ex socio per i debiti della società cancellata (ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973, vedi infra). Tale atto veniva impugnato dal socio in altro processo (non in quello oggetto di tale pronuncia della Cassazione).

Da qui vi era la necessità per la cassazione di distinguere i due tipi di “obbligazioni tributarie” a carico dell’ex socio.

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Responsabilità ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973

L’Ordinanza qui in commento ben analizza i commi dell’art. 36 D.p.r. n. 602/1973, (come modificato dall’art. 28 D.Lgs. n.175/2014), distinguendoli per le tre figure societarie.

Tale responsabilità è una:

  • obbligazione propria di ciascuna figura sociale (non comporta coobbligazione o successione per i debiti societari);
  • di natura civilistica (artt. 1176 e 1218 c.c., nonché di natura sussidiaria per i soci);
  • tale responsabilità si basa su elementi obiettivi: esistenza di patrimonio societario ed azioni di distrazione dell’attivo sociale.
Limiti generaliTale responsabilità ex art. 36 D.p.r. n. 602/1973 prescinde dalla cancellazione della società (e’ una obbligazione propria, quindi liquidatore, amministratore e socio rispondono loro direttamente ex lege). Tale responsabilità è applicabile solo per le imposte sui redditi (le dirette) e per l’IVA (non, ad esempio, per i tributi locali e per l’IRAP).
Comma 1Individua la responsabilità dei Liquidatori di una società cancellata, che pagano altri creditori prima del Fisco.
Vi sono però dei limiti a tale responsabilità:
1. TEMPORALE: periodo d’imposta della liquidazione e i periodi d’imposta precedenti.
2. OGGETTIVO: imposte dovute, cioè accertate con atto impositivo non impugnato.
3. GRADAZIONE: la responsabilità dei liquidatori deve anche considerare sei i crediti soddisfatti prima erano con una maggiore graduazione.
Comma 2Applica le disposizioni del comma 1 agli amministratori, se non sono stati nominati i liquidatori.
Comma 3Individua la responsabilità dei soci (o associati) di una società cancellata, che hanno ricevuto somme che dovevano essere utilizzate per i creditori sociali.
Vi sono però, dei limiti di tale responsabilità:
1. TEMPORALE: i 2 periodi d’imposta precedenti.
2. OGGETTIVO: imposte dovute, cioè accertate con atto impositivo non impugnato.
3. QUOTA CAPITALE: presunzione che le somme illecitamente ricevute siano proporzionali alla quota di capitale detenuta dal ex socio.
Comma 4Prevede la responsabilità degli amministratori di una società cancellata, che hanno ricevuto illegittimamente liquidato somme oppure che abbiamo occultato somme sociali.
Vi sono però, dei limiti di tale responsabilità:
1. TEMPORALE: i 2 periodi d’imposta precedenti.
2. OGGETTIVO: imposte dovute, cioè accertate con atto impositivo non impugnato.
Comma 5Individua il potere accertativo d’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, da espletare con atto motivato ex art. 60 del D.p.r. n. 600/1973.
Comma 6Individua il procedimento d’impugnazione dell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate, del comma 5

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Responsabilità ex art. 2495 c.c: successione sui generis

In questo caso non si tratta più di responsabilità dei Soci (qui sono esclusi i Liquidatori e gli Amministratori, vedi News del 17/02/2020) ma di successione sui generis.

Qui sono trasmessi ai soci di una società cancellata tutti debito tributari (e contributivi) della società nei limiti del capitale sociale detenuto. E’ una obbligazione di natura tributaria (per maggiori info vedi la News del 26/02/2019).

Tale successione sui generis è condizionata a:

  • cancellazione società;
  • siano trascorsi i 5 anni dalla cancellazione della società, questa è la fiction iuris dell’art. 28, co. 4, D.Lgs. n. 175/2014 (entrato in vigore il 13/12/2014), che considera ancora viva la società cancellata (se la società è ancora considerata viva i soci non possono ancora ereditare);
  • i soci hanno riscosso somme in base al bilancio di liquidazione

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La decisione della Corte

La Suprema Corte, in riferimento alla cartella di pagamento impugnata ed oggetto dell’impugnazione in Cassazione, ha statuito che si tratta di successione sui generis ex art. 2495 c.c. e non della responsabilità ex art 36 D.p.r, n. 602/1973.

Tale cartella è stata emessa non sulla base della responsabilità propria del socio, ma con specifico riferimento alle somme dovute dal socio stesso per effetto dell’avviso di accertamento, diventato definitivo, con oggetto debiti fiscali della società cancellata. Si tratta di debiti sociali ereditati dal socio.

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