Cartelle di pagamentoMotivazione attiNullitàSenza categoria

Illegittima la cartella se non preceduta da avviso o da un contraddittorio

La CTP di Treviso, Sentenza n. 76 del 25 gennaio 2017, ha dichiarato nulle le cartelle che riportavano le pretese dell’Ufficio a seguito di una sentenza della CTR.

Nei fatti una contribuente si vedeva rigettare i suoi appelli per la riforma della sentenza della CTP, che ha considerato validi gli avvisi di accertamento per pretese Irpef ed addizionali.

La CTR di Venezia, nel dispositivo che rigettava gli appelli della cittadina, “ammetteva” la difficoltà di ben determinare e capire le pretese oggetto degli Avvisi di accertamento e, pertanto, invitava l’Agenzia delle Entrate a rideterminarle e meglio definirle.

A seguito di tale sentenza d’appello favorevole all’Agenzia delle Entrate, Equitalia, però, comunicava subito due cartelle di pagamento con indicato, in motivazione:

per la prima: “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. T6X01SL04XXX/2011 anno 2005 notificato il 03.01.2012. Gli importi sotto indicati sono dovuti a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale”;

per la seconda: “Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. T6X01SL04XXX/2011 anno 2005 notificato il 29.12.2011. Gli importi sotto indicati sono dovuti a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale”.

Tali due cartelle venivano impugnate dalla contribuente eccependo, in particolare, che tali due atti dell’Agente della riscossione sono immotivati perché:

–  mai veniva notificato il precedente atto presupposto;

– non veniva allegato alle cartelle tale precedente atto che avrebbe dovuto rideterminare le pretese;

– vi è carenza di motivazione sul quantum delle imposte, degli interessi e delle sanzioni.

La CTP di Treviso, nella sentenza sopra indicata, ha annullato le due cartelle di pagamento, perché con la motivazione ivi indicata “ha indubbiamente leso il diritto alla difesa, tenuto anche conto che ci si trovava in presenza di un dispositivo suscettibile di diverse interpretazioni e non è stato chiarito come l’Ufficio abbia operato. Se non un avviso di accertamento era dunque indispensabile nel caso di specie un contraddittorio e non la emanazione di una cartella di pagamento priva di motivazione facente unicamente riferimento al dispositivo della sentenza”.

Articoli Correlati

Back to top button