Penale

Reato Tributario: pagare i debiti con la Rottamazione non esclude la violazione

Rottamazione e reato tributario

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 43602 del 08 settembre 2021, ha precisato che il pagamento integrare delle rate della Rottamazione non estingue il reato, anche se i debiti rottamati sono gli stessi che hanno integrato la violazione penale (si veda anche la News del 16/12/2020).

Per la Suprema Corte, punto centrale per l’applicazione della non punibilità del reo, è che tale pagamento avvenga prima dell’apertura del dibattimento (art. 13 D.Lgs. n. 74/2000)

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Il Tribunale condannava un contribuente per i reati previsti e puniti dagli art. 10bis (omesso versamento di ritenute, per un importo superiore ad €150.000,00) e art. 10ter (omesso versamento Iva, per importi superiori ad €250.000,00) del D.Lgs. n. 74/2000.

Al sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello rideterminando la pena.

Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione per due motivi:

  1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce la disparità di trattamento tra difetto la possibilità della falcidiabilità del credito IVA con la transazione fiscale ai sensi dell’art. 182 ter della legge fall., e l’adesione della Società del contribuente condannato alla cosiddetta rottamazione ter, di cui all’art. 3 del decreto legge n. 119 del 2018.
  2. Con il secondo motivo, è stato appunto censurato il giudizio sulla configurabilità dei reati sotto il profilo soggettivo. Si è tentato di escludere il dolo. Il mancato pagamento delle imposte è dovuto a causa estranea al condannato.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte con tale sentenza ha precisato che, per l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. n. 74/2000, vi deve essere, necessariamente, il pagamento totale o nei limiti della Rottamazione prima dell’apertura del dibattimento.

Se il pagamento, anche totale del piano di Definizione Agevolata, avviene dopo l’apertura del dibattimento penale, l’unico beneficio è la non applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca.

Precisamente:

Né infine appare ravvisabile una distonia del sistema normativo rispetto al fatto che la richiesta di adesione alla cd. rottamazione ter non dispieghi effetti estintivi rispetto alla fattispecie delittuosa di omesso versamento dell’iva, non essendo affatto irragionevole la diversità di regime tra la disciplina penale, volta a sanzionare una condotta omissiva istantanea, che si consuma alla scadenza del termine per il versamento dell’iva, e la procedura amministrativa di recupero dell’imposta evasa, che non elide il disvalore penale della condotta già realizzata, ma che può eventualmente rilevare ai fini della (non) operatività della confisca, ai sensi dell’art. 12 bis comma 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (“la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’Erario”)” (Cass. n. 43602/2021)

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