Prescizione

Prescrizione e accertamento negativo del debitore

La prescrizione ha come fine quello di sanzionare l'inerzia del creditore, per questo non è interrotta dall'azione del debitore

La Cassazione, con l’Ordinanza n.  15292 del 17 luglio 2020, ha confermato la prescrizione di 5 anni per i contributi ed ha affermato che l’eventuale azione di accertamento negativo proposta dal debitore non è idonea ad interrompere il trascorrere della prescrizione (vedi anche New del 23 giugno 2020)

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La fattispecie oggetto della sentenza

Il Tribunale accoglieva il ricorso di un contribuente, per intervenuta prescrizione, ed annullava l’intimazione di pagamento con presupposto cartelle per contributi previdenziali.

La Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello del Riscossore e dell’INPS avverso la sentenza che aveva accolto parzialmente la domanda del contribuente e dichiarava la prescrizione quinquennale dei crediti portati nelle cartelle, con le quali veniva intimato il pagamento di contributi previdenziali.

Ricorreva per Cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Resisteva anche il contribuente

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La decisione della Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribadito due punti già chiari:

  1. La prescrizione dei contributi è sempre quella quinquennale prevista dalla Legge n. 335/1995;
  2. affidare il recupero dei crediti contributi (o tributari) al Ricossore non comporta novazione del credito al fine di attribuirli la prescrizione decennale (non si applicano gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999).

Inoltre, ha introdotto un principio importante:

  • solo le azioni del creditore rivolte al recupero del credito interrompono la prescrizione, non interrompono la prescrizione le azioni del debitore (come l’azione giudiziale di accertamento negativo del credito).

Per la Suprema Corte, l’art. 2943, comma 1, c.c. prevede che solo l’azione del creditore può “bloccare” quella sanzione alla sua inerzia che è la prescrizione del proprio credito.

Precisamente:

“Va invece affermato che ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, 1 comma c.c. – il quale prevede che l a prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo – non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto e non viene interrotta dall’azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l’esistenza stessa del diritto.

Sia perché l’art. 2943, 1 c. c.c. ai fini del prodursi dell’effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore, e non viceversa.(Cass. n. 15292/2020).

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