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INPS conferma: sanzioni dimezzate in caso di mancato versamento contributi. Basta l’autotutela

Sanzioni dimezzate scarica il Messaggio INPS

L’art. 23 del Decreto Legge n. 48/2023 (il cosiddetto Decreto Calderone) ha modificato le sanzioni applicabili dall’INPS nel caso in cui il Datore di Lavoro che, dopo aver trattenuto in busta paga la quota di contributi a carico del lavoratore, non li versa all’INPS.

L’INPS con il Messaggio n. 1931 del 24 maggio 2023 ha recepito tali modifiche normative ed ha previsto il ricalcolo delle sanzioni anche retroattivamente ed ha previsto anche la possibilità di ridurre tali sanzioni tramite istanza in autotutela.

Scarica qui il Messaggio dell’INPS:

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LA FATTISPECIE OGGETTO DI MODIFICA LEGISLATIVA

In caso di mancato pagamento di tali trattenute da parte del Datore di lavoro 2 erano le conseguenze:

  1. Se l’ammontare delle trattenute non versate è superiore ad €10.000,00 annui si integra una fattispecie penale e la pena è della reclusione fino a 3 anni e multa di €1.032,00;
  2. Se, invece, la somma dei contributi non versati da parte del datore di lavoro è inferiore ad €10.000,00 annui non si ha una fattispecie penale (fattispecie depenalizzata con il D.Lgs. n. 8/2016), ma vi sarà il pagamento di una sola sanzione amministrativa da €10.000,00 ad €50.000,00.  Sanzione da corrispondere, con spese di notifica e di eventuale procedura, entro 3 mesi dal ricevimento dell’ingiunzione dell’INPS (si consideri che il Tribunale del Lavoro di Verbania ha sollevato la questione di incostituzionalità per tale aumento esagerato delle sanzioni e la questione è ancora sub iudice).

E’ su tale seconda circostanza che agiscono le modifiche legislative introdotte dall’art. 23 del D.L. n. 48/2023

L’art. 23 del D.L. n. 48/2023 va a modificare l’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. 638/1983.

In buona sostanza. Nella seconda ipotesi sopra riportata sono abbattute le sanzioni che passano da una pena editale da €10.000,00 ad €50.000,00, ad una sanzione “da una volta e mezzo a quattro volte l’importo omesso”. Tale modifica decorre dal 5 maggio 2023

Facciamo un esempio. Un datore di lavoro non corrisponde contributi trattenuti per i lavoratori per una somma annua di €2.500,00 annui.

Vecchio regime (valido fino al 4/5/2023)Sanzione da corrispondere entro 3 mesi che va da €10.000,00 ad €50.000,00
Nuovo regime (valido dal 4/5/2023)La sanzione sarà da €6.250.00 ad €10.000,00

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Le indicazioni dell’INPS e l’applicazione retroattiva della novella

Come sopra indicato, la modifica dell’art. 23 D.L. n. 48/2023 si applica per gli atti dell’INPS notificati dopo il 5 maggio 2023 (data dalla quale entra in vigore il D.L.).

Tuttavia, applicando il principio penale del favor rei di matrice penale, ma applicabile anche in quella sanzionatoria (si veda art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 472/1997), è possibile applicare tale abbattimento delle sanzioni anche per gli atti dell’INPS notificati precedentemente al 5 maggio 2023 e non ancora diventati definitivi.

Tale possibile applicazione retroattiva della modifica dell’art. 23 D.L. n. 48/2023 è stata confermata.

L’Istituto previdenziale ha precisato che ha aggiornato le procedura per ricalcolare le relative sanzioni ed ha aperto la possibilità ai contribuenti di rideterminare le sanzioni delle Ingiunzioni già inviate, tramite istanza in autotutela.

Secondo l’INPS la rimodulazione delle sanzioni indicate nella novella legislativa, anche retroattivamente, è in conformità degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché dell’art. 7 della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (come intrepretato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 63/2019 e 163/2016), sempre per il principio bonam partem.

E’ quindi opportuno inviare all’INPS istanze in autotutela per la riduzione delle sanzioni di atti già inviati. Unico limite potrebbe essere il consolidamento di tale atto dell’INPS per il trascorrere del termine per l’impugnazione

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