Delega FiscaleIn generale sugli atti tributariLegge di Stabilità

Nuovo Decreto: più spazio per accordi tra fisco e contribuente. Arriva il Concordato preventivo

Decreto per il procedimento accertativo

Il CDM ha approvato un nuovo Decreto in attuazione della Delega Fiscale (per maggiori info clicca qui).

La Delega Fiscale, come i suoi decreti attuativi, devo essere consideri assieme alle modifiche approvate allo Statuto del Contribuente. Diverse sono le novità previste:

1.AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AI PROCEDIMENTI DI ADESIONE

2.PROCEDIMENTO DI ADESIONE ANCHE PER I PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)

3.ATTI DI RECUPERO DEI CREDITI

4.NOTIFICA E COMUNICAZIONI AL DOMICILIO DIGITALE

5.CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 

6.CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I FORFETTARI

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Scarica qui la “bozza” del Decreto:

Analizziamo tali novità basandoci sulla “bozza” di tale Decreto:

AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AI PROCEDIMENTI DI ADESIONEViene previsto l’utilizzo generalizzato dell’istituto dell’accertamento con adesione del D. Lgs. n. 218/1997.
Tale istituto viene previsto anche per i nuovi ATTI DI RECUPERO.
Tale istituto è inserito nelle modifiche dello Statuto del Contribuente dove è previsto una maggior partecipazione del contribuente nella fase precedente all’emissione dell’atto.
In buona sostanza, tale istituto di adesione si fonderà con il contraddittorio preventivo garantito dalle modifiche dello Statuto del Contribuente.
PROCEDIMENTO DI ADESIONE ANCHE PER I PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)Viene prevista la possibilità di attivare tale accertamento con adesione del D. Lgs. n. 218/1997, anche per i PVC (in realtà viene rintrodotta tale possibilità di adesione al PVC, che era stata prevista dal D.L. 112/2008).
L’oggetto sarà il contenuto integrale del verbale di constatazione e vi sarà un abbattimento delle sanzioni applicate (almeno il 50% del minimo).
Il termine per tale adesione è di 30 giorni dalla notifica del PVC.
ATTI DI RECUPERO DEI CREDITIPer il recupero dei crediti non spettanti o inesistenti (si pensi a quelli previsti dalla normativa speciale COVID) viene introdotto il nuovo art. 38bis al DPR n. 600/1973.
Tale atto di recupero dei crediti deve essere motivato e notificato al contribuente secondo le disposizioni degli artt. 60 e 60ter del DPR n. 600/1973.
L’atto di recuperò dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato utilizzato il credito in compensazione.
NOTIFICA E COMUNICAZIONI AL DOMICILIO DIGITALENuovo art. 60ter del DPR n. 600/1973 con oggetto il “riordino” delle modalità di notifica PEC.
Vengono “ricopiate” le disposizioni dell’art. 7quater D.L. n. 163/2016, con alcune, principali, novità:
-Il Riscossore deve eseguire il secondo tentativo di notifica anche in caso di casella PEC non valida o non attiva;
-Per i termini di prescrizione e decadenza la notifica è perfezionata per il mittente con la RA (Ricevuta di accettazione PEC) e per il destinatario con la RAC (Ricevuta di Avvenuta Consegna della PEC)  
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALEI contribuenti a cui si applicano gli indici ISA potranno accedere ad un concordato biennale.
Tale concordato ha rilevanza su imposte dirette (Irepf e Ires) e su Irap, ma NON sull’IVA.
In buona sostanza, il Fisco formulerà una proposta di concordato ed il contribuente dovrà dichiarare gli importi concordati e rispettare tale concordato (la proposta sarà il risultato tra i dati già in possesso del Fisco e una elaborazione eseguita da un apposito software).
Il contribuente potrà accettare oppure non accettare tale proposta del Fisco (non è obbligatoria).
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Le condizioni per essere “selezionati” sono:
1. avere l’indice di affidabilità ISA, nell’ultimo anno fiscale, almeno pari ad 8;
2. non avere debiti a ruolo per una somma superiore ad €5.000,00;
3. non avere omesso la presentazione dei redditi nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello dell’applicazione del concordato.
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Vantaggi dell’adesione al concordato preventivo:
a. minori imposte da corrispondere al fisco per due anni;
b. sostanziale esclusione dall’attività di accertamento (induttivo o su presunzioni miste).
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Termine:
– per l’anno d’imposta 2024, la scadenza sarà il 31 luglio 2024;
– per gli altri anni sarà la scadenza del pagamento delle imposte.
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I FORFETTARIVi è una specifica disposizione che ammette l’applicazione del concordato biennale anche ai contribuenti a regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014)

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