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La riforma della riscossione secondo l’Agenzia delle Entrate: Circolare 17 del 29.4.2016

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 29 aprile 2016 n. 311, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015 (“semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”), in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 23/2014. Analizziamo, brevemente, le principali novità.

Pagamenti “avvisi bonari”

L’art. 3-bis D.Lgs. n. 462/97 è stato modificato innalzando da 6 a 8 il numero massimo di rate trimestrali (di pari importo) per il versamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati (art. 36bis D.p.r. 600/1973) o formali (art. 36ter D.p.r. 600/1973), di ammontare pari o inferiore ad €5.000,00. Per le somme di importo superiore ad €5.000,00 il numero massimo di rate ammesse è rimasto invariato a 20 rate trimestrali (di pari importo).

Pagamenti per istituti deflattivi

Per l’accertamento con adesione (art. 8 D.Lgs. n. 218/97), per l’Agenzia, al fine del perfezionamento dell’atto di adesione, il versamento del quanto dovuto, o della prima rata del piano di dilazione concesso, deve essere effettuato entro 20 gironi dalla redazione dello stesso atto di adesione.

E’ stato innalzato da 12 a 16 il numero massimo di rate trimestrali (di pari importo) per il versamento delle somme dovute di importo superiore a €50.000,00. Per le somme pari o inferiori a €50.000,00, il numero massimo di rate ammesse è rimasto invariato ad 8 rate trimestrali (di pari importo).

Decorrenza interessi da rateazione

Per le rate successivi alla prima, con la citata Cir. n. 17/E/2016, è stato indicato un “termine fisso”: a decorrere dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata (“indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell’adesione”). Quindi il decorso degli interessi è ancorato al momento in cui è dovuto il pagamento della prima rata.

Accordi di mediazione

L’accordo di reclamo/mediazione (art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992) si perfeziona, per controversie con oggetto atto impositivo/riscossione, con il versamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo delle somme dovute, in unica soluzione oppure la prima rata della dilazione concessa.

Inadempimenti che non precludono la rateazione

L’art. 15ter D.p.r. n. 602/1973 disciplina il “lieve inadempimento” che per l’Agenzia è: “ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione”.

In altri termini, si ha lieve inadempimento se:

  • il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza;
  • il versamento effettuato in misura carente deve essere per una frazione non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a €10.000,00.

Termine per la notifica della cartella di pagamento

La nuova lett. C-bis) del comma 1 dell’art. 25 D.p.r. n. 602/1973 dispone che la notifica della cartella di pagamento contenente le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui al citato art. 15ter D.p.r. n. 602/1973 è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.

Ebbene, se il piano di dilazione prevede 16 rate il mancato pagamento della 4° rata darebbe al Fisco la possibilità di notificare la cartella, per la parte non corrisposta, fino al 31 dicembre del 3° anno successivo alla scadenza della 16° rata. Quindi un tempo lunghissimo e, forse, incostituzionale.

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