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Querela di falso e notifica di cartelle

Querela di falso e notifica di cartelle

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 21871 del 30 luglio 2021, ha ben indicato e distinto gli elementi della relata di notifica che devono essere contestati con la procedura di querela di falso e quelli che il contribuente può contestare con qualsiasi altra prova (vale anche per l’avviso di ricevimento della raccomandata). Si veda anche la News del 4/9/2020)

Si deve distinguere tra:

elementi intrinseci della relata di notifica: il contenuto, le dichiarazioni contenute nella relata di notifica (non serve la querela di falso, basta qualsiasi prova contraria)

elementi estrinseci della relata di notifica: la provenienza e di ha riferito tali dichiarazioni (serve la querela di falso, tali fatti sono protetti da fede pubblica).

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La querela di falso

Qualora il documento prodotto (come una relata di notifica oppure un avviso di ricevimento della raccomandata) non può essere disconosciuto o contestato con altra prova contraria, perché si tratta di un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (tipo l’agente notificatore, che può essere anche il postino nell’atto di notificare una cartella con la raccomandata).

La querela di falso è quel procedimento, previsto dagli artt. 221 e ss. c.p.c., ed ha il fine di privare un atto pubblico della sua estrinseca idoneità di “fede pubblica”, Toglie, cioè, il valore di prova privilegiata di tale documento.

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Le parti della relata che devono essere contestate con querela di falso

Orbene, nel caso in cui si debba contestare la non regolare notifica delle cartelle, perché “non rappresentano la realtà dei fatti” (come nella fattispecie oggetto della pronuncia qui in commento: veniva attestato dall’agente notificatore che il destinatario della notifica era irreperibile, invece era lì residente) è opportuno ben inquadrare il contenuto estrinseco (soggetto a querela di falso) e il contenuto intrinseco (non soggetto a querela di falso)

Precisamente:

sono coperti da fede pubblica e deve essere proposta querela di falso:

  • le notizie apprese direttamente dall’agente notificatore o da lui poste in essere (estrinseche): il fatto che il notificatore ha appreso delle dichiarazioni dal vicino di casa; la certa provenienza delle dichiarazioni apprese dal pubblico ufficiale (appunto il vicino, nell’esempio); le azioni fatte e constate dall’agente notificatore (porta chiusa, assenza di campanello, presenza di vari soggetti, eccetera). Serve la querela di falso
  • Il contenuto delle notizie apprese direttamente dall’agente notificatore e sui ragionamenti (intrinseche): il contenuto delle dichiarazioni che l’agente notificatore ha appreso dal vicino di casa (non sono protette da pubblica fede perché l’agente notificatore non può sapere se sono vere ed il vicino è terzo rispetto alle parti); la valutazione fatta dall’agente notificatore che il destinatario non è lì residente (è un semplice ragionamento); la valutazione fatta dal notificatore se il luogo di consegna è la residenza del destinatario, eccetera.

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