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Decreto e Bonus 110% e 75%

Decreto, sconvolti Bonus 110% e 75%

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella giornata del 29/12/2023, il Decreto Legge n. 212/2023 con oggetto radicali modifiche su due bonus edilizi: Super Bonus 110% (artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020) e Detrazione del 75% per abbattimento delle barriere architettoniche (art. 119 ter D.L. n. 34/2020).

Tale decreto, con le sue modifiche, è entrato in vigore il 30 dicembre 2023.

Scarica qui il Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023:

Analizziamo i 3 articoli del Decreto Legge n. 212/2023 (il 4° è relativo all’entrata in vigore):

MODIFICHE AL SUPERBONUS 110%
(Art. 1)
Sono stati introdotti precisi limiti:
1.Se i lavori non sono ultimati non vi sarà alcun possibile sconto in fattura;
2. tale possibile sconto in fattura è ammesso solo per i contribuenti che hanno un reddito NON superiore ad €15.000,00 (determinato ex art. 119, co. 8-bis.1 D.L. n. 34/2020).
3. per tali cittadini (con reddito non superiore ad €15.000,00) al 31/12/2023 i lavori devono essere completati per il 60% per essere completati entro il 31/12/2024.
4. per i restanti cittadini si confermano i precedenti limiti già stabiliti dal D.L. n. 176/2022:
-bonus del 110% per spese sostenute fino al 31/12/2022;
-bonus del 90% per spese sostenute fino al 31/12/2023; -bonus del 70% per spese sostenute fino al 31/12/2024;
-bonus del 65% per spese sostenute fino al 31/12/2025.
(si veda anche la News del 18/11/2022)
DETRAZIONE PER INTERVENTI SU EDIFICI PRESENTI SU COMUNI COLPITI DA TERREMOTO
(Art. 2)
Viene limitata la possibilità di attuare la cessione o lo sconto in luogo della detrazione, solo a edifici presenti in Comuni dichiarati zone sismiche categoria 1, 2 e 3
MODIFICHE SU BONUS 75% PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
(ART. 3)
Viene espressamente limitato tale Bonus ai soli interventi relativi a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Esclusi, quindi, gli infissi Inoltre, lo sconto in fattura è ammesso solo per: a. lavori eseguiti su condomini, su parti comuni; b. singoli immobili unifamiliari, adibiti ad abitazione principale, e il proprietario deve avere un reddito NON superiore ad €15.000,00 (determinato ex art. 119, co. 8-bis.1 D.L. n. 34/2020), oppure sia residente nell’immobile un soggetto in condizioni di disabilità accertata.
Per coloro che hanno già iniziato la pratica per i lavori relativi al Bonus 75% della vecchia legislazione, possono ancora beneficiarne se:
—-
Per coloro che hanno già inviato la pratica per i lavori relativi al “vecchio” bonus 75% potranno usufruire ancora di tale sconto in fattura se:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
b) per gli interventi per i quali non è preista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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