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La Cassazione assolve per reati fiscali, con le nuove soglie di punibilità, anche fatti “passati”

La Cassazione, con sentenza della Terza sezione penale, n. 891, depositata il 13 gennaio 2016, ha confermato ciò che era ovvio: l’innalzamento delle soglie di punibilità dei reati fiscali ex Legge n. 74/2000 è applicabile per i processi in corso, anche per fatti avvenuti prima dell’emanazione del D. Lgs. n. 158/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015.

In base al principio cardine del diritto penale, il favor rei, tale modifica legislativa, vantaggiosa per l’imputato, retroagisce anche per fatti costituenti evasione fiscale con risvolti penali, avvenuti prima del 22 ottobre 2015. L’importante che la sentenza di condanna non sia passata in giudicato, quindi che si stata appellata la sentenza di primo grado ed, eventualmente, anche impugnata in Cassazione la sentenza d’appello.

Si consideri, ad esempio, che in caso di condanna per evasione IVA superiore ad €50.000 (art. 10ter D.Lgs. n. 74/2000) l’imputato deve essere assolto anche se condannato in primo grado, perché, ora, la soglia di punibilità è pari ad €250.000,00.

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